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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31901/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del GIP che aveva autorizzato l'accesso dell'indagato e del suo consulente tecnico all'abitazione sottoposta a sequestro per effettuare verifiche, prelievi e esperimenti. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen., sostenendo che tale norma consente solo il mero esame delle cose sequestrate nel luogo in cui si trovano, la partecipazione alle ispezioni o l'esame di oggetti oggetto di ispezioni cui il consulente non abbia partecipato, ma non la ripetizione di accertamenti già eseguiti (accertamenti tecnici non ripetibili) né il prelievo di campioni ulteriori rispetto a quelli già effettuati con le garanzie difensive (eseguiti ai sensi dell'art. 360 c.p.p.). Inoltre si contestava l'ampiezza della richiesta difensiva (attività di ricostruzione della possibilità di aprire una porta della lavanderia, prelievi nell'area esterna, accesso al piano interrato) come estranea al perimetro dell'art. 233, comma 1-bis, e priva di specifiche ragioni giustificative, anche alla luce del notevole intervallo di tempo trascorso e delle modificazioni ambientali intervenute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP. Ha motivato che la richiesta autorizzata dal GIP eccedeva l'ambito applicativo dell'art. 233, comma 1-bis, essendo tesa a nuove ispezioni, prelievi e verifiche, non al mero esame delle cose sequestrate. Inoltre la decisione è stata ritenuta ingiustificata e generica: gli accertamenti richiesti erano stati già eseguiti dagli inquirenti con modalità conformi all'art. 360 c.p.p. e senza che l'indagato avesse promosso incidente probatorio; non erano state indicate ragioni specifiche che giustificassero un nuovo accesso dopo il decorso del tempo e le modificazioni del luogo. La Corte ha quindi disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    «Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 2»

    La Corte interpreta la norma come limitativa: consente il solo esame in situ e la partecipazione/visione di ispezioni, ma non autorizza la ripetizione di accertamenti tecnici non ripetibili già svolti né il prelievo di campioni aggiuntivi senza specifica e fondata motivazione. Le richieste generiche, tardive o prive di specifica argomentazione possono essere respinte.

  • art. 360, cod. proc. pen.

    Riferimento normativo agli accertamenti e alle attività tecniche già eseguite durante le indagini (anche non ripetibili) con le garanzie difensive; se tali accertamenti sono stati svolti regolarmente, la ripetizione da parte della difesa non è automaticamente consentita.

  • art. 391-septies, comma 1, cod. proc. pen.

    «Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità»

    Norma diversa rispetto all'art. 233: disciplina l'accesso a luoghi privati quando manca il consenso del disponente. Nel caso, la richiesta originaria è stata correttamente riclassificata sotto l'art. 233, 1-bis, ma la Corte sottolinea la distinzione funzionale tra i due istituti.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, Bossetti, Rv. 275058)

    Precedente richiamato per il principio secondo cui le richieste ai sensi dell'art. 233, comma 1-bis, prive di specifica argomentazione o comunque generiche, tardive, dilatorie o inutili possono legittimamente essere respinte.

Massime di principio

  • L'autorizzazione ai sensi dell'art. 233, comma 1-bis, è strettamente limitata al mero esame in situ delle cose sequestrate e alla partecipazione/visione di ispezioni: non copre la ripetizione di accertamenti tecnici già svolti né nuovi prelievi non giustificati.
  • Se gli accertamenti tecnici non ripetibili sono già stati eseguiti dagli inquirenti con le garanzie difensive (art. 360 c.p.p.), la difesa non può pretendere automaticamente una nuova effettuazione; deve motivare specificamente la necessità di ulteriori interventi.
  • Le istanze difensive per accesso, prelievi o nuovi accertamenti devono essere specifiche, tempestive e fondate: richieste vaghe, generiche o tardive sono legittimamente respingibili.
  • La qualificazione procedurale della richiesta (es. art. 391-septies vs art. 233) può essere rilevante ma non prevale sulla valutazione di merito: ciò che conta è se l'attività richiesta rientra effettivamente nel perimetro normativo invocato.
  • Il decorso del tempo e le modificazioni ambientali successive al sequestro sono elementi che richiedono una motivazione più stringente per giustificare nuovi accessi o prelievi.

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