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Sentenza

Sentenza n. 11/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento commissariale prot. n. 172/2022 del 23 settembre 2022, con il quale l’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) “L’Aquila” ha confermato in 7 (sette) il numero delle macro aree, ha riformulato le zone di caccia ed ha provveduto ad assegnarle delle alle squadre di caccia al cinghiale iscritte presso il medesimo ATC; - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali al suddetto provvedimento commissariale.

Giustizia amministrativa202200401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione commissariale che ha confermato la suddivisione del territorio in sette macro aree per la caccia al cinghiale, riformulato le zone di caccia e assegnato alla squadra ricorrente la zona di caccia 21 della macro area 5

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, quale capo squadra della squadra di caccia al cinghiale "Kappa", ha impugnato la determinazione commissariale prot. n. 172 del 23 settembre 2022, con la quale l'ATC "L'Aquila" ha confermato in sette il numero delle macro aree, riformulato le zone di caccia al cinghiale e assegnato le relative zone alle squadre iscritte, attribuendo alla squadra "Kappa" la zona di caccia 21 della macro area 5. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo. La sopravvenuta perdita dell'interesse è stata dichiarata dal ricorrente in ragione del venir meno dell'iscrizione della squadra "Kappa" nel Registro per la caccia al cinghiale in forma collettiva istituito dall'ATC "L'Aquila". Non essendo costituite in giudizio le parti intimate, il Collegio ha disposto nulla per le spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Il testo non riporta una citazione testuale della norma.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Il testo non riporta una citazione testuale della norma.

    Richiamato dal Collegio insieme all'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, anche a seguito di una dichiarazione espressa della parte ricorrente.
  • La sopravvenuta perdita del presupposto sostanziale collegato alla posizione azionata in giudizio, quale il venir meno dell'iscrizione in un registro amministrativo rilevante per l'attività controversa, può determinare la carenza sopravvenuta di interesse all'annullamento dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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