Sentenza n. 10030/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della delibera AGCOM n. 480/24/CONS del 26.11.2024, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 dai soggetti che operano nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale” (doc. 1) e del relativo allegato A (“Relazione tecnico-finanziaria”) (doc. 2), pubblicati sul sito web dell’Autorità in data 10.2.2025; - della delibera n. 27/25/CONS del 22.1.2025, recante “Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025” (doc. 3), e dei relativi allegati A (“Contributo Agcom – Anno 2025”) e B (“Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2025”) (doc.ti 4 e 5), pubblicati sul sito dell’Autorità in data 10.2.2025; - di ogni atto presupposto dai, o consequenziale e/o comunque connesso ai, precedenti; nonché per l’accertamento della non debenza del contributo per l’anno 2025 di cui alla delibera AGCOM n. 480/24/CONS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere AGCOM che determinano il contributo per l’anno 2025 dovuto dai soggetti operanti nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi nel mercato unico digitale e ne disciplinano il modello telematico e le istruzioni di versamento
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, stabilita in Irlanda, ha impugnato la delibera AGCOM n. 480/24/CONS e la connessa delibera n. 27/25/CONS, chiedendone l’annullamento e l’accertamento della non debenza del contributo per l’anno 2025. Ha dedotto otto motivi: violazione del principio del Paese d’origine e della libera circolazione dei servizi; violazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e divieto di gold plating; violazione del principio del Paese d’origine previsto dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico; omessa notifica alla Commissione europea ai sensi dell’art. 5 della direttiva (UE) 2015/1535; violazione dell’art. 16, par. 1, della direttiva 2006/123/CE e dell’art. 56 TFUE; illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 177/2021 per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53, 76, 97 e 117, comma 1, Cost.; violazione della disciplina sul finanziamento dell’Autorità, del principio di proporzionalità tra contributo e spese finanziate e del divieto di doppia imposizione; illegittimità derivata del contributo per illegittimità dell’obbligo di iscrizione al ROC. AGCOM ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità della domanda di accertamento, sostenendo inoltre l’infondatezza nel merito delle censure.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari di AGCOM. Ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che il ricorso riguarda atti generali attuativi della disciplina contributiva e la contestazione dell’esistenza stessa del potere dell’Autorità di imporre il contributo a un soggetto stabilito in un altro Stato membro, non un singolo atto impositivo. La domanda di accertamento è stata ritenuta ammissibile perché proposta in funzione strumentale e inscindibilmente connessa alla domanda di annullamento. Il contributo è stato qualificato non come imposta in senso proprio, collegata a un presupposto economico, ma come misura di finanziamento funzionalmente connessa alle attività amministrative e regolatorie dell’Autorità. Nel merito, il Collegio ha applicato i precedenti della Sezione e del Consiglio di Stato, ritenendo fondati il primo, il terzo e il quinto motivo. Poiché la ricorrente è stabilita in Irlanda, essa è soggetta, in base al principio del Paese d’origine, agli obblighi previsti dall’ordinamento dello Stato membro di stabilimento e non può essere assoggettata a ulteriori obblighi contributivi nazionali in relazione ai servizi della società dell’informazione. La direttiva 2000/31/CE resta applicabile anche al settore del diritto d’autore, poiché la direttiva Copyright non la modifica né la pregiudica. L’esenzione relativa ai diritti d’autore prevista dall’art. 3, par. 3, della direttiva 2000/31/CE deve essere interpretata restrittivamente e non comprende il contributo controverso. È stata inoltre ritenuta irrilevante la presunta stabile organizzazione in Italia, poiché la nozione fiscale di stabile organizzazione dell’art. 162 TUIR non coincide con la nozione di stabilimento rilevante ai sensi delle direttive europee di settore. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti per priorità logica della violazione del diritto dell’Unione. Previa disapplicazione delle disposizioni che includono tra gli obbligati le imprese non stabilite in Italia operanti nel settore dei servizi media, il TAR ha annullato le delibere impugnate nei limiti dell’interesse della ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, par. 2, direttiva 2000/31/CE
non possono essere imposti oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento dello Stato membro di stabilimento
Il principio del Paese d’origine impedisce di imporre a un prestatore di servizi della società dell’informazione stabilito in un altro Stato membro obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dallo Stato di stabilimento.
art. 3, par. 3, direttiva 2000/31/CE
deroga al principio generale del paese d’origine
L’esenzione relativa ai diritti d’autore, in quanto eccezione al principio del Paese d’origine, deve essere interpretata restrittivamente e non giustifica il contributo controverso.
art. 1 direttiva (UE) 2019/790
non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare la direttiva 2000/31/CE
La direttiva Copyright non esclude né sostituisce l’applicazione della direttiva sul commercio elettronico.
art. 16, par. 1, direttiva 2006/123/CE
Il principio di libera circolazione dei servizi costituisce uno dei parametri europei violati dall’imposizione del contributo a un prestatore stabilito in altro Stato membro.
art. 56 TFUE
La libera prestazione dei servizi impedisce l’assoggettamento dell’operatore stabilito in Irlanda al contributo nazionale controverso.
art. 162 TUIR
La nozione di stabile organizzazione rilevante ai fini delle imposte sui redditi non coincide con la nozione di stabilimento propria delle direttive europee di settore.
art. 4 d.lgs. 177/2021
La disposizione nazionale, nella parte in cui consente di includere tra i soggetti obbligati al contributo imprese non stabilite in Italia operanti nel settore dei servizi media, deve essere disapplicata per contrasto con il diritto dell’Unione europea.
artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d, c.p.a.
Il TAR richiama i precedenti giurisprudenziali conformi ai fini della motivazione della decisione.
Massime di principio
- Un atto generale attuativo di una disciplina contributiva può essere impugnato davanti al giudice amministrativo quando il ricorrente contesta non il singolo atto impositivo, ma la sussistenza stessa del potere dell’amministrazione di imporre il contributo; la domanda di accertamento della non debenza è ammissibile se proposta in modo strumentale e inscindibilmente connesso alla domanda di annullamento.
- Un contributo destinato a finanziare attività amministrative e regolatorie attribuite a un’autorità in attuazione del diritto dell’Unione non costituisce necessariamente un’imposta in senso proprio, soprattutto quando il suo presupposto non è un dato economico ma l’esercizio della funzione regolatoria.
- Il principio del Paese d’origine previsto dalla direttiva 2000/31/CE impedisce di imporre a un prestatore di servizi della società dell’informazione stabilito in un altro Stato membro obblighi contributivi ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento dello Stato di stabilimento.
- La direttiva 2000/31/CE continua ad applicarsi ai servizi della società dell’informazione operanti nel settore del diritto d’autore, poiché la direttiva (UE) 2019/790 non modifica né pregiudica la disciplina del commercio elettronico; le deroghe al principio del Paese d’origine devono essere interpretate restrittivamente.
- La nozione fiscale di stabile organizzazione non può essere automaticamente utilizzata per individuare lo stabilimento rilevante ai fini dell’applicazione delle direttive europee sulla libera prestazione dei servizi e sul commercio elettronico.
- Il giudice amministrativo può disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione europea e annullare, nei limiti dell’interesse del ricorrente, gli atti amministrativi generali adottati sulla loro base.
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