Sentenza del 30/07/2018 n. 20107 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi a Irap, Ires e Iva per il 2004. Le contestazioni riguardavano: la deduzione di costi per manutenzione e riparazione di autoveicoli, ritenuti non sufficientemente riferibili all'attività d'impresa; la deduzione di provvigioni ad agenti in assenza di contratti o mandati documentati; e il mancato recupero di ricavi derivanti dalla vendita di materiali a una società consorella, effettuata al prezzo di acquisto anziché con la maggiorazione del 12% applicata dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo sufficiente, ai fini della validità delle fatture per manutenzione e riparazione, l'indicazione della natura e della tipologia dei servizi, senza necessità di indicare anche i singoli autoveicoli interessati. Ha dichiarato fondato il secondo motivo, stabilendo che la mera regolarità della contabilità non prova l'effettività e l'inerenza delle provvigioni, soprattutto in assenza di contratti o mandati, e che le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore, non a suo favore. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava anche l'autonoma motivazione con cui la Commissione aveva ritenuto incomprensibile la maggiorazione del 12%. La sentenza è stata cassata limitatamente al profilo delle provvigioni e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21
La fattura deve contenere l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.
Per i servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli è sufficiente indicare la natura o tipologia del servizio; non è necessariamente richiesta l'indicazione dei singoli veicoli sui quali gli interventi sono stati eseguiti.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
La norma disciplina i componenti del reddito d'impresa, ma il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la questione decisiva riguardava la sufficienza del contenuto delle fatture ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Codice civile, art. 2697
Richiamato in relazione all'onere della prova dei componenti negativi di reddito e delle contestazioni fiscali.
Codice civile, art. 2709
I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore.
La contabilità dell'impresa, da sola, non costituisce prova a favore dell'imprenditore circa l'effettività, l'inerenza e la deducibilità delle provvigioni contestate.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9
È stato richiamato in relazione alla congruità del prezzo di vendita dei materiali alla società consorella; tuttavia la censura dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile perché non riguardava anche l'autonoma motivazione relativa all'incomprensibilità della maggiorazione del 12%.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
Richiamato dall'Agenzia nel terzo motivo, senza che la Corte esaminasse nel merito tale censura, dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- La deducibilità di un costo per servizi non richiede necessariamente che la fattura riporti ogni dettaglio operativo, purché descriva adeguatamente la natura, la qualità e la quantità del servizio e la sua riferibilità all'attività d'impresa possa essere ricostruita.
- Per dedurre provvigioni o altri costi relativi a prestazioni di terzi non è sufficiente registrarli correttamente in contabilità: è opportuno conservare contratti, mandati, fatture dettagliate, documentazione dei pagamenti e prove dell'attività effettivamente svolta.
- In caso di contestazione fiscale, la contabilità ordinaria può dimostrare la registrazione dell'operazione, ma non necessariamente la sua effettività, inerenza o congruità.
- Una sentenza può essere cassata solo nei limiti delle censure ammissibili; se una motivazione autonoma non viene specificamente impugnata, essa può da sola sostenere la decisione.
- Le operazioni con società collegate o consorelle devono essere adeguatamente documentate e supportate da elementi di mercato o da una spiegazione economica del prezzo applicato, soprattutto quando l'Amministrazione contesta una differenza di marginalità.
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