Cassazione Penale, Ordinanza n. 10693/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore. Il ricorso deduceva, in sostanza, l'insufficienza della prova della ricezione di denaro o di altra utilità nel corso dell'attività svolta senza autorizzazione, sostenendo che tale elemento mancasse e fosse quindi erronea l'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che, per integrare la contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, è sufficiente che il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività senza la necessaria autorizzazione. Non è invece richiesto, quale elemento costitutivo del reato, che vi sia la ricezione di denaro o di altra utilità come corrispettivo della prestazione. Ne è seguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 21-sexies L. n. 132 del 2018
Norma posta a fondamento della contravvenzione contestata, relativa all'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore.
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992
Disposizione richiamata in relazione alla fattispecie contravvenzionale di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore.
Massime di principio
- Ai fini dell'integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, non è necessario accertare la ricezione di denaro o di altra utilità quale corrispettivo della prestazione.
- È sufficiente che il soggetto, già destinatario di un provvedimento amministrativo definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività in assenza della prescritta autorizzazione.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su un elemento non richiesto dalla fattispecie incriminatrice, il ricorso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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