Sentenza n. 1385/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale per il reclutamento di personale dell’area collaboratori, inclusi la non ammissione alla prova orale, la valutazione della prova scritta e la graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, il bando e gli ulteriori atti della procedura concorsuale, nonché, dopo l’ammissione con riserva agli orali, l’esito della prova orale e la graduatoria finale. Ha dedotto: l’inintellegibilità delle valutazioni della prova scritta per la mancata predeterminazione di una griglia e per la fissazione di sub-criteri dopo lo svolgimento della prova preselettiva; la manifesta illegittimità della valutazione del proprio elaborato, ritenuto adeguatamente svolto; la mancata predeterminazione dei criteri per la prova orale; l’assenza di un termine dilatorio tra l’ammissione con riserva e l’orale; la violazione di trasparenza e imparzialità nelle modalità di estrazione delle domande orali, contenute in buste chiuse anziché in un’urna; l’illegittima composizione della commissione, in ragione della laurea in fisica di una componente e dell’insufficiente esperienza professionale dell’esperta attitudinale. Ha inoltre chiesto il risarcimento in forma specifica mediante inserimento nella graduatoria dei vincitori o l’adozione di misure equivalenti, anche ai fini dell’assunzione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha esaminato anzitutto la censura sulla composizione della commissione, affermando che il requisito della comprovata esperienza dei commissari non impone il possesso dello specifico insegnamento o della specifica materia oggetto della selezione, essendo sufficiente una competenza idonea a valutare i candidati. Ha quindi ritenuto adeguati sia il profilo della componente responsabile del settore selezione e contratti presso un’università, sia quello della componente esperta in psicologia del lavoro, orientamento e recruiting, incaricata della valutazione comportamentale e motivazionale. Quanto ai criteri della prova scritta, ha interpretato l’art. 12 d.P.R. 487/1994 nel senso che la loro determinazione è legittima anche dopo lo svolgimento della prova, purché avvenga prima della concreta valutazione degli elaborati e in un momento non idoneo a favorire o sfavorire concorrenti. Nel caso concreto, la commissione aveva fissato nella prima seduta i criteri generali e, prima di accedere agli elaborati, i relativi subcriteri, pesi e formula di calcolo; dai verbali risultava inoltre che ogni elaborato era stato valutato secondo tali parametri. Il TAR ha escluso che fosse necessaria una distinta griglia di valutazione o la verbalizzazione delle singole valutazioni dei commissari, ritenendo sufficiente la motivazione numerica, agevolmente riconducibile ai criteri previamente stabiliti. Ha poi respinto le censure sulla valutazione dell’elaborato, ricordando che essa costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata solo in presenza di evidenti errori di fatto o di giudizio, travisamento manifesto, illogicità o irragionevolezza; il ricorrente aveva in realtà contrapposto la propria autovalutazione a quella della commissione. Le ulteriori censure relative alla prova orale sono state dichiarate assorbite, poiché il ricorrente vi aveva partecipato soltanto in virtù dell’ammissione con riserva e l’eventuale loro fondatezza non avrebbe modificato la sua posizione, una volta ritenuta legittima la precedente non ammissione all’orale. La domanda risarcitoria in forma specifica è stata respinta per il rigetto della domanda demolitoria. Spese compensate, anche in considerazione della peculiarità della vicenda e dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. 165/2001
Il requisito della comprovata esperienza dei commissari di concorso non richiede che ciascun componente sia titolare dello specifico insegnamento o della specifica materia oggetto della selezione; è sufficiente una competenza specifica e idonea alla valutazione dei candidati.
art. 12 d.P.R. 487/1994
«le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove»
I criteri e le modalità di valutazione devono essere determinati e verbalizzati prima della concreta valutazione delle prove; la loro fissazione può avvenire anche dopo lo svolgimento materiale della prova, purché in un momento tale da escludere il rischio di favoritismi o svantaggi individuali.
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento in forma specifica è stata respinta in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento, non essendo stata accertata alcuna illegittimità della procedura concorsuale.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, i criteri e le modalità di valutazione devono essere predeterminati e verbalizzati prima della concreta correzione delle prove; non è tuttavia necessario che siano fissati prima dello svolgimento materiale della prova, purché la loro determinazione avvenga in un momento non idoneo a consentire condizionamenti collegati alla conoscenza degli elaborati o dei risultati dei candidati.
- La mancata predisposizione di una distinta griglia di valutazione non determina di per sé l’illegittimità della procedura quando i criteri, i subcriteri, i pesi e la formula di attribuzione del punteggio siano previamente verbalizzati e la votazione numerica sia sufficientemente riconducibile a tali parametri.
- La valutazione delle prove concorsuali costituisce espressione di discrezionalità tecnica; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di errori di fatto o di giudizio evidenti, travisamento manifesto, illogicità o irragionevolezza, non potendo sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- La comprovata esperienza richiesta ai componenti di una commissione concorsuale non impone il possesso dello specifico titolo di studio o dell’insegnamento corrispondente a ogni materia della selezione, essendo sufficiente una competenza professionale concretamente idonea a valutare i candidati e coerente con il compito assegnato al componente.
- Le censure relative a una fase successiva della procedura concorsuale possono essere assorbite quando il candidato vi abbia partecipato soltanto in via cautelare o con riserva e il giudice abbia escluso l’illegittimità della fase precedente, poiché l’eventuale accoglimento non gli procurerebbe alcuna utilità concreta.
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