Cassazione Civile, Ordinanza n. 18036/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia riguarda un ripostiglio al piano terra acquistato nel 2004 da una parte che, in giudizio, ne ha rivendicato la proprietà esclusiva contro la vicina, che a sua volta ha sostenuto di averne acquistato la proprietà per usucapione. Il Tribunale aveva accolto la domanda di rivendicazione/proprietà della prima parte; la Corte d'appello di Genova ha invece riformato la decisione, ritenendo maturato l'usucapione in favore della convenuta/appellante. La ricorrente per cassazione ha proposto sei motivi, tutti incentrati sul preteso cattivo governo delle prove testimoniali e documentali e sulla violazione delle norme sull'apprezzamento della prova, sul possesso e sulla detenzione: ha contestato la valutazione di attendibilità dei testi, la lettura della deposizione della teste unica residente nei luoghi, il mancato rilievo della tolleranza del godimento altrui, l'assenza di un'effettiva interversione del possesso e l'erronea attribuzione di valenza possessoria a lavori di ristrutturazione e all'accorpamento delle utenze. Con il sesto motivo ha inoltre censurato il governo delle spese, sostenendo che vi fosse soccombenza reciproca per il rigetto di domande accessorie della controparte, tra cui la lite temeraria. La resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo inammissibili i primi cinque motivi perché diretti a sollecitare un riesame del merito e non a denunciare veri errori di diritto o un effettivo travisamento della prova. La Corte ha affermato che la valutazione delle prove, l'attendibilità dei testimoni e la selezione degli elementi ritenuti decisivi spettano al giudice di merito; ha escluso un vizio motivazionale apparente e ha ritenuto non decisivo il richiamo alla tolleranza, anche per mancata deduzione nei gradi di merito. Ha poi respinto il sesto motivo sulle spese, aderendo all'orientamento secondo cui il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non integra soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, essendo il criterio della soccombenza da misurare sul bene della vita effettivamente conseguito o negato. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
Non consente di censurare in cassazione la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non per semplice difetto di sufficienza o per dissenso sulla valutazione delle prove.
art. 115 c.p.c.
La violazione è denunciabile non per una diversa lettura delle prove, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione fatti non allegati o disatteso regole legali di prova.
art. 1141 c.c.
Richiamato in tema di mutamento della detenzione in possesso e di interversione possessoria.
art. 1144 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il godimento del bene era mera tolleranza, ma la Corte ha escluso la decisività del richiamo.
art. 1164 c.c.
Richiamato in relazione all'interversione del possesso e alla trasformazione della detenzione in possesso.
art. 1158 c.c.
Richiamato per il presupposto del possesso ultraventennale utile all'usucapione di beni immobili.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sull'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che le censure mirassero solo a rivalutare il compendio probatorio.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza sulla base del bene della vita effettivamente negato o riconosciuto.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese non può fondarsi sul solo rigetto di una domanda accessoria se non ricorre una reale soccombenza reciproca.
art. 96 c.p.c.
La domanda per lite temeraria è accessoria e presuppone l'integrale soccombenza del preteso litigante temerario; il suo rigetto non determina di per sé soccombenza reciproca.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile quando si contesti soltanto la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- Il travisamento della prova è configurabile solo se la decisione si fonda su un'informazione probatoria decisiva che risulti in modo oggettivo smentita da un atto processuale; non basta proporre una diversa lettura delle deposizioni.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per insufficienza o minore persuasività rispetto alla tesi di parte.
- In tema di usucapione, l'uso prolungato e sistematico del bene è normalmente incompatibile con la mera tolleranza; chi invoca la tolleranza ha l'onere di allegarla e dimostrarla nei gradi di merito.
- Ai fini della soccombenza, rileva il bene della vita effettivamente conseguito o negato: il rigetto di una domanda meramente accessoria, come quella per responsabilità aggravata, non implica necessariamente soccombenza reciproca.
- La domanda ex art. 96 c.p.c. ha natura accessoria e presuppone, per il suo accoglimento, la soccombenza integrale della parte contro cui è proposta; il suo rigetto non comporta automaticamente compensazione delle spese.
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