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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25591/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché, a seguito della rinuncia del ricorrente al giudizio e della successiva accettazione della controparte, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha compensato integralmente le spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio per cui tale conseguenza non opera in caso di inammissibilità non originaria.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva presso terzi: il giudice dell'esecuzione aveva emesso ordinanza di assegnazione delle somme pignorate ponendone il pagamento a carico della società terza pignorata. Questa società aveva proposto opposizione agli atti esecutivi, ma il Tribunale l'aveva dichiarata inammissibile. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi contro l'ordinanza del Tribunale. Prima che la Corte esaminasse il merito dei motivi, il ricorrente ha notificato alla controparte atto di rinuncia al giudizio e la controricorrente ha accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il suo applicazione, perché non si trattava di inammissibilità originaria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato anche in collegamento al principio affermato da Cass. 13636/2015 circa la non debenza dell'ulteriore contributo unificato in ipotesi non originarie

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio di cassazione si estingue senza esame dei motivi.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese in ragione dell'esito della lite.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto se la vicenda non integra un'ipotesi di inammissibilità originaria del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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