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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08142/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato l'impugnazione come reclamo ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per il prosieguo (competente ad esaminare il reclamo). Non è stata decisa nel merito la revoca della limitazione: la decisione è procedurale, con indicazione che il giudice che ha emesso il provvedimento originario non potrà far parte del collegio che deciderà sul reclamo.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., aveva chiesto la revoca della limitazione a intrattenere corrispondenza epistolare con la sig.ra Michelina Fatigato. Con ricorso per cassazione (a mezzo difensore) si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione dell'atto impugnato: mancata considerazione della situazione personale del detenuto (assenza di altri contatti, madre anziana), rilievo dell'importanza della corrispondenza per la vita affettiva e privata, e assenza di collegamenti della destinataria con la criminalità. Si censurava inoltre la mancata ponderazione tra diritto all'affettività/alla vita privata e esigenze di sicurezza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Norma che disciplina il regime differenziato e le limitazioni, qui evocata come contesto della restrizione alla corrispondenza; implicitamente rilevante per la valutazione dei limiti alla vita privata e affettiva del detenuto.

  • art. 18-ter ord. pen.

    Disciplina i casi e le modalità delle limitazioni e dei controlli sulla corrispondenza dei detenuti: comma 1 definisce le ipotesi di limitazione per esigenze investigative o di sicurezza; comma 3 prevede l'adozione del provvedimento da parte del magistrato competente; comma 6 stabilisce il rimedio del reclamo nel merito e la competenza del tribunale; comma 7 regolamenta l'apertura delle buste alla presenza del detenuto. La Corte interpreta la norma nel senso che il reclamo è esperibile anche contro i provvedimenti che rigettano istanze di revoca/modifica.

  • art. 279 cod. proc. pen.

    Indica quale sia il giudice competente per gli imputati; richiamato per precisare quale sia l'organo che ha potere di emanare il decreto sui controlli della corrispondenza nel caso degli imputati.

  • art. 14-ter ord. pen.

    Procedura da seguire per la proposizione del reclamo avverso i provvedimenti sulle limitazioni della corrispondenza; la Corte richiama l'applicabilità di tale procedura.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento applicabile per quanto non diversamente disposto in tema di reclamo; richiamata come regola procedurale supplementare.

Massime di principio

  • Il rimedio corretto contro il rigetto di una istanza di revoca/modifica delle limitazioni alla corrispondenza è il reclamo ex art. 18-ter ord. pen.; l'atto deve essere trasmesso al tribunale competente (Tribunale di Bari nel caso di provvedimento emesso da giudice della corte d'appello).
  • Le decisioni che limitano o confermano limitazioni alla corrispondenza devono essere specificamente motivate; la mera genericità del provvedimento è suscettibile di censura e di rinnovato esame da parte dell'organo competente.
  • Il giudice che ha emesso il provvedimento non può far parte del collegio chiamato a decidere sul reclamo, per garantire imparzialità nel riesame.
  • In sede di merito il giudice deve effettuare il bilanciamento tra il diritto alla vita privata/affettiva del detenuto e le esigenze di sicurezza e ordine dell'istituto; la mancanza di riscontri circa legami criminali del corrispondente è un elemento rilevante a favore della revoca delle limitazioni.
  • L'apertura della corrispondenza deve avvenire alla presenza del detenuto; eventuali controlli o trattenimenti devono rispettare le garanzie processuali e la procedura prevista dall'ordinamento.

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