Sentenza del 13/07/2017 n. 17264 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - RICORSI Pagamento dell'imposta e delle sanzioni - Responsabilità solidale del cessionario di azienda - Art. 14, comma 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Norma speciale rispetto all'art. 2560 c.c. - Ambito - Mancata richiesta del certificato di debenza - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che la cessionaria fosse responsabile in solido per IRPEG, IRAP e sanzioni relative agli anni d’imposta 2001 e 2002, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997. Secondo l’Amministrazione, la responsabilità del cessionario avrebbe dovuto essere determinata considerando i debiti risultanti dagli atti dell’Ufficio alla data della cessione, anche se l’attività di verifica e l’accertamento fossero stati effettuati successivamente. La Corte ha dovuto stabilire se la mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti comportasse un’estensione della responsabilità del cessionario e se potessero essere richiesti debiti accertati dopo la cessione, non risultanti dagli atti dell’Amministrazione alla data del trasferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento. Ha stabilito che l’art. 14, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 è norma speciale rispetto all’art. 2560, comma 2, c.c. e disciplina la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario per le imposte e le sanzioni relative alle violazioni commesse nell’anno della cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già contestate nello stesso periodo anche se riferite ad anni anteriori, purché i relativi debiti risultino dagli atti degli uffici alla data del trasferimento. La verifica era stata eseguita dopo la cessione e non era stato dimostrato che, alla data del trasferimento, la debitoria risultasse già dagli atti dell’Ufficio. La mancata richiesta del certificato di debenza non amplia la responsabilità del cessionario, ma gli impedisce soltanto di beneficiare dell’eventuale effetto liberatorio anticipato del certificato negativo o non rilasciato entro quaranta giorni. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 14, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 472 del 1997
Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici. Il certificato negativo, o non rilasciato entro quaranta giorni, ha effetto liberatorio.
La norma configura una responsabilità solidale ma sussidiaria del cessionario, limitata temporalmente, quantitativamente al valore dell’azienda e, quanto all’importo, ai debiti risultanti dagli atti dell’Amministrazione alla data della cessione. La mancata richiesta del certificato non estende la responsabilità, ma fa perdere al cessionario l’eventuale liberatoria anticipata.
Art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. n. 472 del 1997
La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari.
Le limitazioni previste per le cessioni conformi alla legge non operano quando il trasferimento sia fraudolento; in tale ipotesi la responsabilità del cessionario è più ampia e la frode può essere presunta in presenza delle condizioni previste dalla legge.
Art. 2560, comma 2, codice civile
Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
La disposizione prevede, in generale, l’accollo cumulativo ex lege dei debiti aziendali risultanti dai libri contabili. In materia tributaria, per i debiti derivanti da violazioni fiscali, prevale la disciplina speciale dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, che non richiede necessariamente l’annotazione nei libri contabili.
Massime di principio
- Nella cessione lecita di un’azienda o di un ramo d’azienda, il cessionario può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari e delle sanzioni del cedente relativi all’anno della cessione e ai due anni precedenti, entro il limite del valore dell’azienda e con beneficio della preventiva escussione del cedente.
- Sono rilevanti anche violazioni non ancora contestate al momento della cessione, purché rientrino nel periodo previsto dalla legge e risultino già dagli atti dell’Amministrazione finanziaria alla data del trasferimento.
- Un accertamento eseguito dopo la cessione non determina automaticamente la responsabilità del cessionario: l’Amministrazione deve dimostrare che la relativa debitoria risultava già dagli atti dell’Ufficio alla data del trasferimento.
- La richiesta del certificato di debenza è una facoltà di tutela del cessionario, non un obbligo. Tuttavia, richiederlo può consentire di ottenere una liberatoria anticipata, se il certificato è negativo o non viene rilasciato entro quaranta giorni.
- La disciplina è diversa in caso di cessione fraudolenta: in tale ipotesi le limitazioni ordinarie della responsabilità possono non operare.
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