Sentenza n. 34/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento adottato in data-OMISSIS- dalla Questura di Perugia, con cui si ordina al ricorrente di lasciare il territorio del Comune di Perugia nel più breve tempo possibile e di non farvi rientro per i quattro anni successivi senza autorizzazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio adottato dal Questore di Perugia, con ordine di lasciare il Comune e divieto di rientro per quattro anni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato ai sensi degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011, deducendo difetto di motivazione, eccesso di potere per sproporzione, violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990 e contraddittorietà. Ha contestato soprattutto l'applicazione della durata massima del divieto di rientro, sostenendo che la misura fosse fondata su mere segnalazioni di polizia senza adeguata verifica dei relativi esiti giudiziari, alcuni dei quali sarebbero sfociati in assoluzioni o archiviazioni. Il provvedimento era invece motivato sulla base di una recente condotta ripetutamente truffaldina, consistente nell'incasso di caparre per locazioni poi non disponibili senza restituzione delle somme, di una condanna definitiva per truffa, di due provvedimenti restrittivi dell'autorità giudiziaria e di numerosi precedenti e segnalazioni di polizia. Il ricorrente non ha contestato la veridicità della condotta recente, né la propria mancata residenza a Perugia o l'assenza di interessi lavorativi nella città. Ha inoltre proposto reclamo contro la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha rilevato che il quadro valutativo della Questura non consisteva in mere segnalazioni, ma comprendeva una condanna irrevocabile per truffa, due provvedimenti restrittivi dell'autorità giudiziaria e numerosi precedenti distribuiti nell'arco di circa vent'anni. La condotta truffaldina recente non era stata contestata nella sua veridicità e, insieme agli altri elementi, giustificava il giudizio di pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica richiesto dall'art. 1 d.lgs. 159/2011 e l'adozione del foglio di via ai sensi dell'art. 2. La durata quadriennale del divieto di rientro è stata ritenuta non sproporzionata, in ragione delle caratteristiche e della durata della condotta, dell'assenza di apprezzabili motivi di presenza a Perugia e dell'ampia discrezionalità propria del potere di prevenzione. La censura relativa all'art. 7 l. 241/1990 è stata considerata non concretamente argomentata; in ogni caso, il giudice ha ritenuto non travisata né illogica la motivazione dell'omessa partecipazione procedimentale, fondata sulla probabilità di commissione di ulteriori reati della medesima specie. È stata confermata anche la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
pericoloso per la sicurezza e tranquillità pubblica
La pericolosità rilevante ai fini delle misure di prevenzione personali può essere desunta da un quadro complessivo di condotte recenti, precedenti giudiziari e segnalazioni, purché gli elementi supportino concretamente il giudizio dell'autorità.
art. 2 d.lgs. 159/2011
Consente l'adozione del foglio di via obbligatorio nei confronti del soggetto ritenuto pericoloso, con ordine di allontanamento dal Comune e divieto di rientro.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato quanto ai presupposti della misura e alla durata del divieto di rientro.
art. 7 l. 241/1990
L'omissione della partecipazione procedimentale è stata ritenuta giustificata dalla motivazione relativa alla probabilità di commissione, nelle more, di reati della medesima specie; la relativa censura è stata inoltre considerata non concretamente argomentata.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini dell'adozione del foglio di via obbligatorio, il giudizio di pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica può fondarsi sulla valutazione complessiva di condotte recenti, condanne definitive, provvedimenti restrittivi e precedenti di polizia, purché il quadro concreto sia idoneo a supportare la prognosi preventiva dell'autorità.
- La scelta della durata del divieto di rientro nell'ambito del foglio di via obbligatorio rientra nell'ampia discrezionalità dell'autorità di prevenzione ed è legittima, anche nella misura massima, quando risulti coerente con la gravità e la protrazione delle condotte e con l'assenza di apprezzabili ragioni di presenza dell'interessato nel luogo dal quale è allontanato.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo a una misura di prevenzione può essere giustificata dall'urgenza connessa alla probabilità che, nelle more della partecipazione procedimentale, l'interessato commetta ulteriori reati della medesima specie, purché tale valutazione sia esplicitata e non risulti travisata o illogica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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