Ordinanza n. 37/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento della documentazione caratteristica n. ord. -OMISSIS- relativa al periodo intercorrente tra il 5/12/2020 ed il 4/12/2021 e n. ord. -OMISSIS-, relativa al periodo intercorrente tra il 5/12/2021 ed il 29/07/2022 notificata alla ricorrente in data 13/09/2022 e recante la qualifica finale di "insufficiente".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: documentazione caratteristica relativa a due periodi di servizio, recante la qualifica finale di "insufficiente"
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato per l’annullamento due documenti caratteristici relativi, rispettivamente, ai periodi dal 5 dicembre 2020 al 4 dicembre 2021 e dal 5 dicembre 2021 al 29 luglio 2022, notificati il 13 settembre 2022 e recanti la qualifica finale di "insufficiente". Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti. Il TAR, ritenendo necessario acquisire il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile alla decisione, ha disposto incombenti istruttori nei confronti dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia né deciso i motivi di ricorso. Per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, riconducibili anche all’art. 1 c.p.a., ha ordinato al Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.a., di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile ai fini della decisione, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. L’ordinanza dispone quindi un’attività istruttoria e rinvia la decisione sul merito.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione nel testo dell’ordinanza.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori, senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività è richiamato insieme alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Indicato come base del potere di ordinare all’Amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e degli ulteriori chiarimenti o documenti utili alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione, occorra acquisire il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento o chiarimenti e documenti ulteriori, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori a carico dell’amministrazione, fissando un termine per il deposito.
- Gli incombenti istruttori possono essere disposti per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza che ciò comporti una decisione anticipata sulla fondatezza della domanda di annullamento.
Come è indicizzato
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