Cassazione Civile, Ordinanza n. 03902/2025 del 16/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dalla richiesta di pagamento di un "sovrapprezzo" per il conferimento di rifiuti urbani in una discarica sita nel territorio di un Comune e gestita da una società privata. Un Comune ha convenuto in giudizio un altro Comune e la società gestrice, sostenendo che il primo dovesse versare somme dovute per i rifiuti conferiti nella discarica, oppure, in via subordinata, che si fosse indebitamente arricchito; in ulteriore subordine, ha chiesto la condanna della società gestrice se avesse già ricevuto i pagamenti. Il giudice di primo grado ha condannato il Comune convenuto al pagamento, ritenendo che non avesse provato di aver già corrisposto quanto dovuto. In appello il Comune soccombente ha dedotto: nullità del primo grado per omessa notificazione al contumace della comparsa contenente la riconvenzionale proposta dalla società; nullità per omessa notificazione dell’atto di transazione tra attore e società; nullità per mancata comunicazione al contumace dell’inizio delle operazioni peritali; erroneità della decisione di merito e della consulenza tecnica, perché avrebbero ignorato documenti e pagamenti già effettuati, oltre a limitare indebitamente il periodo di indagine contabile. La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione. In cassazione il Comune ricorrente ha articolato quattro motivi, tutti centrati sulla violazione dell’art. 292 c.p.c., sull’omesso esame di fatti decisivi e sull’asserita erroneità della consulenza e della valutazione probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondati tutti e quattro i motivi: il primo perché la riconvenzionale della società non risultava trascritta in modo sufficiente e, comunque, il preteso coinvolgimento del ricorrente era solo indiretto e di mero fatto; il secondo perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e perché la transazione tra gli altri due soggetti era un atto con mera funzione processuale, non un documento da notificare al contumace ai sensi dell’art. 292 c.p.c.; il terzo perché anche la mancata comunicazione dell’avvio delle operazioni peritali non era dedotta e dimostrata in modo autosufficiente e, soprattutto, il contumace volontario non aveva diritto a una rimessione in termini né a ricevere tale avviso; il quarto perché le critiche alla consulenza tecnica e al suo perimetro avrebbero dovuto essere formulate nel corso del suo svolgimento e, in ogni caso, le doglianze si fondavano su questioni non emerse dalla sentenza impugnata. Il Comune ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 163 c.p.c.
La Corte d’appello ha ritenuto che l’atto di citazione fosse conforme ai requisiti formali di legge e regolarmente notificato al convenuto.
art. 292 c.p.c.
L’obbligo di notificazione al contumace riguarda solo gli atti espressamente previsti dalla norma o quelli che incidono direttamente sulla sua posizione processuale; non si estende ad atti che coinvolgano solo un interesse di mero fatto o che abbiano mera funzione processuale tra altri soggetti.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve trascrivere o almeno illustrare in modo sufficiente gli atti processuali rilevanti per consentire il controllo di legittimità; in difetto, la censura è inammissibile.
art. 345 c.p.c.
La produzione documentale nuova in appello è inammissibile se non rientra nelle ipotesi consentite dalla norma.
art. 215 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in combinazione con l’art. 292 c.p.c., ma la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata.
art. 260 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla consulenza tecnica, senza successo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta non scrutinabile quando il fatto non risulti dalla sentenza impugnata e non sia adeguatamente allegato con autosufficienza.
art. 194 c.p.c.
La disciplina della consulenza tecnica è stata letta in coordinamento con l’art. 292 c.p.c. per escludere un obbligo generalizzato di avviso al contumace.
art. 136 c.p.c.
Le comunicazioni del cancelliere sono quelle prescritte dalla legge o dal giudice; non si ricava da essa un obbligo di avviso del consulente al contumace per l’inizio delle operazioni peritali.
art. 90 disp. att. c.p.c.
Il dovere di comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali non è stato ritenuto estensibile al contumace volontario quando si coordini la norma con l’art. 292 c.p.c.
art. 91 disp. att. c.p.c.
La norma conferma, secondo la Corte, che la comunicazione delle indagini del consulente presuppone la nomina di un consulente di parte, e quindi la costituzione della parte.
art. 294 c.p.c.
La rimessione in termini non è applicabile al contumace volontario nel caso esaminato.
art. 2041 c.c.
La domanda di arricchimento senza causa era stata proposta solo in via subordinata, ma il ricorso non ha investito il relativo rigetto in modo decisivo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- L’obbligo di notificare o comunicare al contumace determinati atti processuali opera in modo tassativo: non ogni atto depositato nel processo deve essere portato a conoscenza della parte rimasta contumace, ma solo quelli espressamente previsti o quelli che incidono direttamente sul rapporto dedotto in giudizio e sulla posizione processuale della parte stessa.
- La riconvenzionale proposta da un terzo nei confronti di altra parte deve essere notificata al contumace solo se la stessa lo riguarda in modo diretto; un mero riflesso fattuale o un generico interesse alla vicenda non basta a imporre la notificazione.
- Una transazione intervenuta tra altre parti del giudizio, che serva solo a determinare la cessazione della materia del contendere tra esse, non costituisce di per sé un atto da notificare al contumace ai sensi dell’art. 292 c.p.c.
- Le doglianze di ricorso per cassazione devono rispettare l’autosufficienza: se la questione non risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare in quale atto del processo l’abbia dedotta e trascriverne i passaggi rilevanti.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per introdurre tardivamente documenti non prodotti nei termini processuali; eventuali contestazioni sul suo perimetro e sulle sue modalità di svolgimento devono essere tempestive e formulate nel momento processuale proprio.
- Il contumace volontario non può invocare, per sanare le proprie preclusioni istruttorie, la mancata comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali quando la disciplina processuale non gli riconosca tale avviso come necessario.
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