Cassazione Penale, Ordinanza n. 26286/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Bari per concorso in detenzione/traffico di stupefacenti. Dal testo emerge che i motivi erano sostanzialmente la riproposizione delle censure già svolte in appello, poi disattese dal giudice di merito; in particolare, il ricorrente contestava la ricostruzione del proprio ruolo nel contesto organizzato di narcotraffico, la conoscenza della natura e della destinazione della droga, e la mancata qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e già puntualmente respinti, quindi non specifiche e solo apparenti. Ha inoltre affermato che la sentenza impugnata era adeguatamente motivata e immune da vizi logico-giuridici, perché la responsabilità dell'imputato risultava da plurimi elementi che lo collocavano come stretto collaboratore di un organizzatore e parte integrante della struttura illecita; era altresì logicamente escluso il fatto di lieve entità in ragione della gravità complessiva, della presenza di un tessuto organizzativo strutturato e non occasionale e della qualità della sostanza stupefacente. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato per la responsabilità concorsuale dell'imputato nel reato di stupefacenti.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice contestata per la condotta illecita in materia di stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
È stato escluso il fatto di lieve entità sulla base della gravità dei fatti e della struttura organizzativa dell'attività illecita.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre, senza una critica argomentata specifica, i motivi già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito.
- La funzione del ricorso per cassazione richiede la puntuale individuazione di errori di diritto o vizi motivazionali della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze di merito integra un motivo soltanto apparente e quindi inammissibile.
- Nel giudizio sulla lieve entità del fatto in materia di stupefacenti, il giudice può valorizzare la gravità complessiva della condotta, la stabilità e organizzazione del contesto criminoso e gli elementi fattuali relativi alla qualità e alla destinazione della sostanza per escludere l'applicazione dell'ipotesi attenuata.
- La responsabilità concorsuale nel reato di stupefacenti può essere desunta da plurimi elementi indiziari che collochino l'imputato come parte integrante della struttura organizzata e consapevole dell'operazione illecita.
Come è indicizzato
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