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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15446/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18/09/2019 che aveva dichiarato il ricorrente colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con condanna all'ammenda di euro 5.000. I motivi di gravame erano: (1) opponibilità/appellabilità della sentenza nonostante l'applicazione di sola pena pecuniaria (richiamando art. 574, comma 4 c.p.p. e art. 37 d.lgs. n. 274/2000 e la giurisprudenza sul giudice di pace); (2) errata determinazione della pena base e carenza di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 c.p.; (3) omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (4) ingiustificata condanna al risarcimento del danno senza prove idonee.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Motivo principale: l'atto era sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale previsto dall'art. 613 c.p.p. al momento della presentazione dell'impugnazione (l'Avv. Carmine D'Onofrio risultava iscritto a tale albo solo dal 18/06/2021, successivamente al deposito). La Corte ha altresì osservato che la pronuncia impugnata è del Tribunale e che, pertanto, le regole di appellabilità richiamate relative al giudice di pace non sono applicabili (art. 593, comma 3, c.p.p.). Sul merito la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la pena era prossima al minimo edittale (concesse attenuanti generiche), la causa di non punibilità ex art. 131-bis non era stata chiesta in sede di merito, e il risarcimento è stato quantificato in relazione a un danno almeno potenziale da liquidare in sede civile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'obbligo di versare in favore della Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 137, comma 1

    Norma sostanziale che definisce la contravvenzione contestata al ricorrente; la Corte si limita a richiamarne l'applicabilità ai fatti oggetto del procedimento

  • cod. proc. pen., art. 593, comma 3

    Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda; la Corte ha richiamato questa norma per escludere l'applicabilità delle argomentazioni sull'appellabilità richiamate dal ricorrente

  • cod. proc. pen., art. 613

    Imposta l'obbligo di iscrizione nell'albo speciale per la sottoscrizione dei motivi di ricorso per cassazione nel processo penale; la mancata iscrizione del difensore al momento del deposito ha determinato l'inammissibilità del ricorso

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37

    Norma che disciplina l'impugnabilità delle sentenze del giudice di pace; la Corte ha ritenuto questa disposizione non rilevante trattandosi di pronuncia del Tribunale

  • cod. pen., art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha osservato che tale questione non era stata sollevata in sede di merito e quindi non poteva essere valorizzata in cassazione

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso, compresi oneri per le spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa disposizione fissando il versamento in euro 3.000,00

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come principio secondo cui, in assenza di colpa nel determinarsi della causa di inammissibilità, permangono comunque le conseguenze previste per l'inammissibilità; la Corte ha valutato che non sussistessero elementi a favore del ricorrente per escludere l'onere

Massime di principio

  • Per i ricorsi per cassazione in materia penale è requisito formale essenziale che il difensore sia iscritto all'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p. alla data del deposito: la sua mancanza determina l'inammissibilità, anche se l'atto era stato originariamente proposto come appello e poi convertito in ricorso per cassazione.
  • Le decisioni rese dal Tribunale che applicano solo l'ammenda sono generalmente inappellabili ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; le regole speciali sull'impugnabilità delle sentenze del giudice di pace non si applicano alle sentenze del Tribunale.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere sollevata e adeguatamente dedotta in sede di merito per poter essere presa in considerazione in sede di impugnazione; la mancata richiesta in primo grado ostacola il suo riconoscimento in appello o in cassazione.
  • Questioni attinenti alla determinazione del quantum della pena (e alla relativa motivazione) possono essere esaminate solo se il ricorso è ammissibile: il vizio procedurale formale può assorbire l'esame del merito.
  • La condanna al risarcimento del danno in sede penale può essere basata anche su un danno 'almeno potenziale' con rinvio alla quantificazione in sede civile; tuttavia la prova del danno deve essere sufficientemente collegata alla condotta e può essere oggetto di successivo giudizio civile.
  • La conversione di un appello in ricorso per cassazione non elimina i requisiti formali richiesti per il ricorso per cassazione; gli aspetti formali (iscrizione all'albo speciale, termini e modalità di deposito) devono essere verificati al momento della proposizione dell'impugnazione.
  • In caso di inammissibilità non dolosa del ricorso, la Corte può comunque applicare le conseguenze economiche previste (spese e contributi alla Cassa delle ammende), salvo che non emergano elementi che dimostrino la legittima determinazione della causa di inammissibilità da parte della parte.

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