Cassazione Penale, Sentenza n. 15446/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18/09/2019 che aveva dichiarato il ricorrente colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con condanna all'ammenda di euro 5.000. I motivi di gravame erano: (1) opponibilità/appellabilità della sentenza nonostante l'applicazione di sola pena pecuniaria (richiamando art. 574, comma 4 c.p.p. e art. 37 d.lgs. n. 274/2000 e la giurisprudenza sul giudice di pace); (2) errata determinazione della pena base e carenza di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 c.p.; (3) omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (4) ingiustificata condanna al risarcimento del danno senza prove idonee.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Motivo principale: l'atto era sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale previsto dall'art. 613 c.p.p. al momento della presentazione dell'impugnazione (l'Avv. Carmine D'Onofrio risultava iscritto a tale albo solo dal 18/06/2021, successivamente al deposito). La Corte ha altresì osservato che la pronuncia impugnata è del Tribunale e che, pertanto, le regole di appellabilità richiamate relative al giudice di pace non sono applicabili (art. 593, comma 3, c.p.p.). Sul merito la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la pena era prossima al minimo edittale (concesse attenuanti generiche), la causa di non punibilità ex art. 131-bis non era stata chiesta in sede di merito, e il risarcimento è stato quantificato in relazione a un danno almeno potenziale da liquidare in sede civile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'obbligo di versare in favore della Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 137, comma 1
Norma sostanziale che definisce la contravvenzione contestata al ricorrente; la Corte si limita a richiamarne l'applicabilità ai fatti oggetto del procedimento
cod. proc. pen., art. 593, comma 3
Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda; la Corte ha richiamato questa norma per escludere l'applicabilità delle argomentazioni sull'appellabilità richiamate dal ricorrente
cod. proc. pen., art. 613
Imposta l'obbligo di iscrizione nell'albo speciale per la sottoscrizione dei motivi di ricorso per cassazione nel processo penale; la mancata iscrizione del difensore al momento del deposito ha determinato l'inammissibilità del ricorso
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37
Norma che disciplina l'impugnabilità delle sentenze del giudice di pace; la Corte ha ritenuto questa disposizione non rilevante trattandosi di pronuncia del Tribunale
cod. pen., art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha osservato che tale questione non era stata sollevata in sede di merito e quindi non poteva essere valorizzata in cassazione
cod. proc. pen., art. 616
Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso, compresi oneri per le spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa disposizione fissando il versamento in euro 3.000,00
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio secondo cui, in assenza di colpa nel determinarsi della causa di inammissibilità, permangono comunque le conseguenze previste per l'inammissibilità; la Corte ha valutato che non sussistessero elementi a favore del ricorrente per escludere l'onere
Massime di principio
- Per i ricorsi per cassazione in materia penale è requisito formale essenziale che il difensore sia iscritto all'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p. alla data del deposito: la sua mancanza determina l'inammissibilità, anche se l'atto era stato originariamente proposto come appello e poi convertito in ricorso per cassazione.
- Le decisioni rese dal Tribunale che applicano solo l'ammenda sono generalmente inappellabili ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; le regole speciali sull'impugnabilità delle sentenze del giudice di pace non si applicano alle sentenze del Tribunale.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere sollevata e adeguatamente dedotta in sede di merito per poter essere presa in considerazione in sede di impugnazione; la mancata richiesta in primo grado ostacola il suo riconoscimento in appello o in cassazione.
- Questioni attinenti alla determinazione del quantum della pena (e alla relativa motivazione) possono essere esaminate solo se il ricorso è ammissibile: il vizio procedurale formale può assorbire l'esame del merito.
- La condanna al risarcimento del danno in sede penale può essere basata anche su un danno 'almeno potenziale' con rinvio alla quantificazione in sede civile; tuttavia la prova del danno deve essere sufficientemente collegata alla condotta e può essere oggetto di successivo giudizio civile.
- La conversione di un appello in ricorso per cassazione non elimina i requisiti formali richiesti per il ricorso per cassazione; gli aspetti formali (iscrizione all'albo speciale, termini e modalità di deposito) devono essere verificati al momento della proposizione dell'impugnazione.
- In caso di inammissibilità non dolosa del ricorso, la Corte può comunque applicare le conseguenze economiche previste (spese e contributi alla Cassa delle ammende), salvo che non emergano elementi che dimostrino la legittima determinazione della causa di inammissibilità da parte della parte.
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