Cassazione Penale, Sentenza n. 24150/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 12/10/2021 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di Bruno Berlingieri per il reato contestato al capo 94) di concorso esterno in associazione mafiosa (clan Sanfilippo, Stidda). Il Pubblico ministero ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che l'esistenza del clan Sanfilippo fosse ormai accertata da precedenti sentenze e dunque i pagamenti dimostravano il vincolo mafioso; 2) vizio di motivazione sulla valutazione dell'elemento oggettivo, rilevando che Berlingieri, quale reggente del clan Guerra, avrebbe rafforzato il clan Sanfilippo mediante perduranti erogazioni di denaro; 3) mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari, posto che la perdurante erogazione di somme poteva ripetersi e dunque sussisteva pericolo di reiterazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero. Ha ritenuto che non sia logicamente sostenibile un'accusa di concorso esterno verso un presunto clan la cui operatività non era provata nel periodo pertinente: le pronunce passate non dimostrano automaticamente la persistenza del sodalizio nella fase cronologica rilevante. I giudici hanno confermato la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui le somme corrisposte sono state attribuite alla persona (contributo personale) e non a un'effettiva agevolazione dell'organizzazione nel periodo considerato; l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto prerogativa del giudice di merito e non censurabile in Cassazione salvo illogicità manifesta; la cessazione dei pagamenti da parte di Berlingieri ha inoltre indebolito la tesi del pericolo e delle esigenze cautelari. Il terzo motivo è stato assorbito. Pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile/rigettato e l'ordinanza impugnata è confermata.
Norme richiamate
Cass. Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019 (D'Alessandro)
Cass., Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D'Alessandro, Rv. 277788
Richiamata per il principio secondo cui la dimostrazione dell'esistenza di un sodalizio criminale in una certa epoca, sulla base di sentenze irrevocabili, non prova automaticamente la persistenza del sodalizio in epoche successive; la prova della persistenza deve essere fornita per il periodo specifico rilevante.
Cass. Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 (D'Andrea)
Cass., Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389
Usata per ricordare che l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se non nei casi di manifesta illogicità o irragionevolezza.
Cass. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 (Jakani)
Cass. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Citata in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice di merito e sulla necessità di vizi di macroscopica evidenza per annullarne le conclusioni.
Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 (Petrella)
Cass., Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Richiamata per lo stesso principio di limite al sindacato sulla motivazione di merito: la valutazione delle prove e della loro rilevanza cautelare richiede vizi di grave evidenza per essere rimessa in discussione in sede di legittimità.
Massime di principio
- Per sostenere il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa è necessario provare non solo rapporti o pagamenti, ma anche l'esistenza operativa del sodalizio nel periodo temporale rilevante; sentenze passate che attestino l'esistenza di un clan in epoche precedenti non sostituiscono la prova della sua persistenza.
- Le somme corrisposte a soggetti vicini a organizzazioni criminali possono avere natura personale (contributo al singolo) e non necessariamente configurare un'apporto all'organizzazione: va valutato il fine e la destinazione effettiva del denaro.
- L'interpretazione delle intercettazioni è materia di merito e il giudizio di legittimità interviene solo in presenza di motivazione manifestamente illogica o irragionevole.
- La cessazione di condotte (es. interruzione dei pagamenti) può incidere sulla valutazione sia del quadro indiziario sia delle esigenze cautelari: può ridurre la percezione di pericolo attuale o di reiterazione.
- Il pubblico ministero deve allegare e provare con chiarezza e contemporaneità gli elementi indispensabili per la custodia cautelare: gravità indiziaria in relazione al reato contestato e concrete esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione).
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