Cassazione Penale, Sentenza n. 804/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Giove impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano (13/03/2024) che confermava la condanna in primo grado per bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento della "Italiana Ascensori s.r.l.". Deduceva violazioni di norme processuali (art. 627 c.p.p.) e sostanziali (artt. 216 e 217 legge fallimentare), sostenendo che il giudice del rinvio non aveva rispettato l'indicazione della Corte di cassazione e aveva riproposto argomentazioni già censurate, appoggiandosi a presunzioni non provate sulla consapevolezza del dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità: la sentenza del giudice del rinvio esponeva più ragioni a fondamento della conferma della condanna (tra cui una motivazione alternativa che affermava un dolo più specifico collegato al ruolo professionale dell'imputato), e tali ragioni supplementari non erano state criticamente mosse nel ricorso. Di conseguenza la decisione impugnata rimane valida. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 114 cod. pen.
Riconosciuta una circostanza attenuante (art.114, comma 1) applicata dal Tribunale e valutata in equivalenza alla recidiva; indica che è stata presa in considerazione una attenuante nella determinazione della pena.
art. 216 legge fallimentare (comma 1, n.2)
Norma che integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale; nel procedimento è stata posta la questione se la sussunzione debba avvenire sotto la fattispecie del dolo generico (seconda parte) o richieda dolo più specifico; la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie anche sotto il profilo del dolo generico e ha fornito motivazione alternativa sul dolo più specifico.
art. 217 legge fallimentare
Richiamata come parte del quadro normativo della bancarotta; la difesa aveva impugnato la qualificazione della condotta alla luce di questa disciplina.
art. 627 cod. proc. pen.
Norma che regola il dovere del giudice del rinvio di adeguarsi alle indicazioni della Corte di cassazione; il ricorrente aveva lamentato la violazione di questo principio, ma la Corte di cassazione ha ritenuto non specificamente censurata la motivazione alternativa del giudice del rinvio.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità nelle censure; la Corte l'ha applicata per rigettare il ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte l'ha applicata disponendo anche il versamento alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui non è esclusa la sussistenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione; ciò ha supportato la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di cassazione un ricorso è inammissibile se manca di specificità: il ricorrente deve criticare in modo espresso e completo tutte le ragioni della decisione impugnata, comprese eventuali motivazioni alternative o supplementari.
- Il giudice del rinvio deve rispettare le indicazioni della Corte di cassazione, ma se la sentenza di rinvio espone più ragioni autonome a sostegno della decisione, il ricorrente deve censurare tutte le ragioni non condivise, altrimenti quelle non censurate restano efficaci.
- Se la decisione di merito presenta un'impostazione alternativa (es. dolo generico) e una motivazione supplementare (es. dolo più specifico basato su elementi del ruolo dell'imputato), chi impugna deve dimostrare l'insussistenza di entrambe le argomentazioni, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
- Contestazioni relative alla qualificazione del dolo (generico vs. specifico) richiedono una critica fondata sulle prove indicate in sentenza: semplici affermazioni di insufficienza probatoria non sono sufficienti se non sono specificamente riferite ai passaggi argomentativi impugnati.
- In caso di proposizione di ricorso infondato o non sufficientemente specifico la Corte può condannare il ricorrente alle spese e a somme alla Cassa delle ammende, ove ricorra la colpa nella impugnazione.
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