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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 804/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giove impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano (13/03/2024) che confermava la condanna in primo grado per bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento della "Italiana Ascensori s.r.l.". Deduceva violazioni di norme processuali (art. 627 c.p.p.) e sostanziali (artt. 216 e 217 legge fallimentare), sostenendo che il giudice del rinvio non aveva rispettato l'indicazione della Corte di cassazione e aveva riproposto argomentazioni già censurate, appoggiandosi a presunzioni non provate sulla consapevolezza del dolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità: la sentenza del giudice del rinvio esponeva più ragioni a fondamento della conferma della condanna (tra cui una motivazione alternativa che affermava un dolo più specifico collegato al ruolo professionale dell'imputato), e tali ragioni supplementari non erano state criticamente mosse nel ricorso. Di conseguenza la decisione impugnata rimane valida. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 114 cod. pen.

    Riconosciuta una circostanza attenuante (art.114, comma 1) applicata dal Tribunale e valutata in equivalenza alla recidiva; indica che è stata presa in considerazione una attenuante nella determinazione della pena.

  • art. 216 legge fallimentare (comma 1, n.2)

    Norma che integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale; nel procedimento è stata posta la questione se la sussunzione debba avvenire sotto la fattispecie del dolo generico (seconda parte) o richieda dolo più specifico; la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie anche sotto il profilo del dolo generico e ha fornito motivazione alternativa sul dolo più specifico.

  • art. 217 legge fallimentare

    Richiamata come parte del quadro normativo della bancarotta; la difesa aveva impugnato la qualificazione della condotta alla luce di questa disciplina.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma che regola il dovere del giudice del rinvio di adeguarsi alle indicazioni della Corte di cassazione; il ricorrente aveva lamentato la violazione di questo principio, ma la Corte di cassazione ha ritenuto non specificamente censurata la motivazione alternativa del giudice del rinvio.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità nelle censure; la Corte l'ha applicata per rigettare il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte l'ha applicata disponendo anche il versamento alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui non è esclusa la sussistenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione; ciò ha supportato la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di cassazione un ricorso è inammissibile se manca di specificità: il ricorrente deve criticare in modo espresso e completo tutte le ragioni della decisione impugnata, comprese eventuali motivazioni alternative o supplementari.
  • Il giudice del rinvio deve rispettare le indicazioni della Corte di cassazione, ma se la sentenza di rinvio espone più ragioni autonome a sostegno della decisione, il ricorrente deve censurare tutte le ragioni non condivise, altrimenti quelle non censurate restano efficaci.
  • Se la decisione di merito presenta un'impostazione alternativa (es. dolo generico) e una motivazione supplementare (es. dolo più specifico basato su elementi del ruolo dell'imputato), chi impugna deve dimostrare l'insussistenza di entrambe le argomentazioni, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
  • Contestazioni relative alla qualificazione del dolo (generico vs. specifico) richiedono una critica fondata sulle prove indicate in sentenza: semplici affermazioni di insufficienza probatoria non sono sufficienti se non sono specificamente riferite ai passaggi argomentativi impugnati.
  • In caso di proposizione di ricorso infondato o non sufficientemente specifico la Corte può condannare il ricorrente alle spese e a somme alla Cassa delle ammende, ove ricorra la colpa nella impugnazione.

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