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Sentenza

Sentenza n. 5326/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento - del verbale di deliberazione del plenum del Consiglio superiore della magistratura assunta all’esito della seduta antimeridiana del 10 luglio 2024, - dell’ODG n. 1935 del 10 luglio 2024 – Ordinario RAS della quinta commissione in relazione alla pratica 1R.- Fasc. n. 89/SD/2022 contenente le Proposta A – in favore della dott.ssa Adele Ferraro e Proposta B – in favore della dott.ssa Song Damiani, in parte qua; - della comunicazione del CSM Prot. P. 14008/2024 del 12 luglio 2024; - del verbale della seduta del 17 giugno 2024 della quinta commissione; - del d.m. 16 luglio 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 18 del 30 settembre 2024; - di ogni altro atto o provvedimento precedente, presupposto e/o comunque connesso, nonché conseguente anche se non conosciuto;

Giustizia amministrativa202411636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti del CSM e decreto ministeriale di nomina della controinteressata a presidente di sezione civile presso il Tribunale di Catanzaro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (CSM e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui la controinteressata è stata nominata presidente di sezione civile presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo la violazione dell’art. 15, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria approvato con circolare CSM 28 luglio 2015, P-14858. In particolare, ha sostenuto che la propria maggiore esperienza nel settore civile del posto da conferire — quasi venti anni di funzioni giudicanti civili, contro i circa dodici anni della controinteressata — avrebbe dovuto comportare la sua prevalenza. Ha inoltre lamentato la sottovalutazione degli incarichi svolti nella sezione civile, compresa l’attività di coordinamento di giudici onorari. La censura muoveva da una lettura sostanzialmente quantitativa e settoriale degli indicatori attitudinali, secondo cui la maggiore anzianità maturata nello specifico settore civile avrebbe dovuto prevalere nella valutazione comparativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Il conferimento di un incarico semidirettivo richiede al CSM una valutazione comparativa di merito e attitudini, nell’esercizio di un’ampia discrezionalità. Il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato ai vizi formali, logici o di manifesta irragionevolezza, senza estendersi alla sostituzione del giudice amministrativo nelle valutazioni di opportunità o convenienza. L’art. 15, comma 1, lettera a), del Testo unico non impone un automatismo fondato sul mero calcolo degli anni di servizio nel settore civile: le esperienze maturate nel lavoro giudiziario devono essere valutate considerando la specificità del posto, la qualità e quantità dei risultati, la durata e la coerenza complessiva del percorso professionale. Una diversa interpretazione trasformerebbe l’anzianità di settore in un criterio rigido, sostitutivo della discrezionalità comparativa del CSM, e penalizzerebbe indebitamente i magistrati con esperienze promiscue o maturate in funzioni e uffici diversi. Nel caso concreto, il CSM aveva ritenuto entrambe le candidate dotate del necessario merito, ma aveva riconosciuto alla controinteressata una prevalenza attitudinale, valorizzando la varietà delle sue esperienze requirenti e giudicanti, maturate sia in uffici di primo grado sia in una corte d’appello, nonché la conoscenza di problematiche organizzative sviluppate nell’intero distretto. Il TAR ha giudicato completa l’istruttoria e non irragionevole né sproporzionata la motivazione, escludendo che la carriera della ricorrente fosse stata illegittimamente sottovalutata. Ha inoltre affermato che gli indicatori attitudinali devono essere apprezzati mediante una valutazione globale e integrata, non attraverso un raffronto meccanico basato sul numero degli indicatori o sulla prevalenza quantitativa in singoli profili. Anche nell’ipotesi di equivalenza attitudinale, la ricorrente non avrebbe potuto prevalere, poiché il criterio residuale dell’anzianità di ruolo favoriva la controinteressata. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 1, lett. a) e b), circolare CSM 28 luglio 2015, P-14858

    «le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all’art. 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione»

    La disposizione individua indicatori specifici per gli uffici semidirettivi di primo grado, da valutare in modo non meramente quantitativo o aritmetico, considerando la qualità, la quantità, la durata e la coerenza complessiva delle esperienze professionali rispetto al posto da conferire.

  • art. 6 circolare CSM 28 luglio 2015, P-14858

    Elenca gli indicatori generali delle attitudini da considerare nella valutazione dei candidati.

  • art. 8 circolare CSM 28 luglio 2015, P-14858

    Fornisce gli elementi in base ai quali valutare i risultati qualitativi e quantitativi del lavoro giudiziario.

  • art. 15 circolare CSM 28 luglio 2015, P-14858

    Individua gli indicatori specifici per gli uffici semidirettivi di primo grado, ai quali deve essere attribuito speciale rilievo nella valutazione comparativa.

  • art. 24, comma 1, circolare CSM 28 luglio 2015, P-14858

    Concorre a escludere che la valutazione comparativa possa ridursi a un criterio rigido di anzianità maturata in uno specifico settore.

  • art. 24, comma 3, circolare CSM 28 luglio 2015, P-14858

    Prevede il criterio residuale dell’anzianità, applicabile anche quando i profili attitudinali risultino equivalenti.

  • art. 25 circolare CSM 28 luglio 2015, P-14858

    Richiede al CSM di individuare, tra i candidati, il magistrato maggiormente idoneo attraverso la valutazione del merito e delle attitudini.

  • art. 26 circolare CSM 28 luglio 2015, P-14858

    Rileva nella valutazione comparativa degli indicatori attitudinali.

  • art. 27 circolare CSM 28 luglio 2015, P-14858

    Non introduce un criterio rigido di prevalenza fondato sulla sola anzianità nel settore, ma deve essere letto nel quadro della valutazione discrezionale e globale del CSM.

  • art. 16 circolare CSM 28 luglio 2015, P-14858

    Il riferimento plurale alle esperienze e l’autonoma considerazione della loro durata confermano che il parametro temporale non esaurisce la valutazione del percorso professionale.

  • art. 19 circolare CSM 28 luglio 2015, P-14858

    È richiamato come disciplina distinta e più restrittiva per gli uffici specializzati, rispetto alla maggiore ampiezza della valutazione prevista per gli uffici semidirettivi ordinari.

  • art. 192, comma 4, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

    Costituisce il fondamento legislativo del criterio residuale dell’anzianità di ruolo.

Massime di principio

  • Nella nomina a un incarico semidirettivo giudiziario, il CSM esercita un’ampia discrezionalità nella valutazione comparativa del merito e delle attitudini dei candidati; il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai vizi formali, logici e alla manifesta irragionevolezza, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell’organo di autogoverno.
  • L’indicatore delle esperienze maturate nel settore corrispondente al posto da conferire non impone la prevalenza automatica del candidato con maggiore anzianità in quel settore: devono essere considerate la qualità e quantità dei risultati, la durata, la varietà e la coerenza complessiva del percorso professionale.
  • La valutazione comparativa degli indicatori attitudinali deve essere globale e integrata, non fondata su un raffronto meccanico del numero degli indicatori favorevoli o degli anni di servizio maturati in una determinata funzione o settore.
  • Le esperienze maturate in funzioni diverse, in uffici di primo e secondo grado e in contesti organizzativi più ampi possono legittimamente essere valorizzate dal CSM come elementi attitudinali idonei a sostenere la prevalenza per un incarico semidirettivo.
  • Il criterio dell’anzianità opera in via residuale quando i profili attitudinali risultino equivalenti; pertanto, la maggiore anzianità maturata nello specifico settore non prevale necessariamente sulla maggiore anzianità di ruolo prevista dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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