Sentenza n. 166/2026 - Cagliari, Sezione 2
per la condanna - del Comune di Nuoro, dell’Ente Di Governo Dell’ambito Della Sardegna – Egas, e di Abbanoa s.p.a., alla restituzione e al rilascio a favore dei ricorrenti, in qualità di legittimi proprietari degli immobili occupati nel 2016, liberi da persone e/o cose, previa rimozione a cura e spese del medesimo Comune delle opere ivi realizzate; - in subordine alla richiesta di condanna alla restituzione e rilascio di cui al precedente alinea, del Comune di Nuoro, dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna – Egas, e Abbanoa s.p.a., al risarcimento del danno per equivalente rapportato al valore venale dei beni illegittimamente occupati, calcolato alla data di dichiarazione di pubblica utilità ovvero immissione in possesso del 19 dicembre 1996, nonché rivalutato anno per anno e maggiorato degli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, fino alla data della effettiva e totale liquidazione del danno; - in ulteriore subordine alla richiesta di condanna di cui ai precedenti alinea, del Comune di Nuoro, dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna – Egas, e Abbanoa s.p.a. all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis del Testo Unico dell’Espropriazioni (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327); - in ogni caso, del Comune di Nuoro, dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna – Egas, e Abbanoa s.p.a. alla regolarizzazione dell’assetto proprietario dei beni anche nei pubblici registri immobiliari, a cura e spese delle Amministrazioni resistenti; - del Comune di Nuoro, dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna – Egas, e Abbanoa s.p.a., al risarcimento, ai sensi del terzo comma dell’art. 42 bis del Testo Unico dell’Espropriazioni (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), del danno - rapportato al valore venale dei beni illegittimamente occupati calcolato alla data di dichiarazione di pubblica utilità ovvero di immissione in possesso del 19 dicembre 1996, nonché rivalutato anno per anno e maggiorato degli interessi legali, sulla somma via via rivalutata - per l’occupazione senza titolo dei terreni di proprietà dei ricorrenti dalla data di immissione in possesso ovvero dalla data di scadenza dell’occupazione legittima, il 31 dicembre 2001, alla data di restituzione degli stessi ovvero fino alla data di adozione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del Testo Unico dell’Espropriazioni (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) ovvero fino alla data di liquidazione del danno per equivalente; nonché al risarcimento del danno morale ovvero non patrimoniale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione e utilizzazione senza titolo di terreni privati per la realizzazione di opere della rete idrica, in assenza del decreto di esproprio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto che i loro terreni erano stati occupati d'urgenza dal 19 dicembre 1996 per la realizzazione di lavori di completamento della rete idrica cittadina, con termine dell'occupazione legittima fissato al 31 dicembre 2001. I lavori sono stati ultimati il 1° luglio 2002, ma non è mai stato emesso né comunicato un decreto di esproprio. Hanno quindi chiesto, in via principale, la restituzione dei beni liberi da opere e persone, previa riduzione in pristino e risarcimento del danno; in subordine, il risarcimento per equivalente; in ulteriore subordine, l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, oltre alla regolarizzazione della situazione proprietaria e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In corso di giudizio il Comune ha riconosciuto l'assenza del decreto di esproprio e l'interesse a conservare l'opera, aderendo alla soluzione dell'acquisizione sanante. Egas ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il soggetto attuatore delle opere e competente a decidere sulla restituzione o sull'acquisizione fosse il Comune. I ricorrenti hanno inoltre chiesto una CTU o una verificazione per accertare lo stato dei luoghi, la superficie occupata, i costi della riduzione in pristino e il valore venale dei terreni alle diverse date indicate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di Egas, individuando nel Comune di Nuoro il soggetto attuatore delle opere e competente a decidere sulla sorte dei terreni e sull'eventuale acquisizione sanante. Ha rilevato che la scelta tra restituzione e acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 richiede una previa valutazione dell'interesse pubblico e l'adozione di una deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. 267/2000. Poiché tale deliberazione non risultava adottata, il Comune è stato condannato, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, a provvedere alternativamente alla restituzione dei terreni, previa riduzione in pristino e risarcimento del danno da occupazione illegittima, oppure alla loro acquisizione autoritativa ex art. 42-bis, con effetto non retroattivo e corresponsione dell'indennizzo e delle ulteriori somme previste dalla legge. Le richieste istruttorie sono state respinte perché la corretta quantificazione dell'indennizzo ex art. 42-bis rientra nella giurisdizione della Corte d'appello. Il valore venale rilevante ai fini dell'indennizzo deve essere riferito alla data di adozione del provvedimento acquisitivo. Il TAR ha inoltre precisato che devono essere detratti gli importi già corrisposti ai proprietari a titolo di indennità, maggiorati dell'interesse legale, comprese le somme risultate non dovute a seguito della rideterminazione giudiziale e non ancora restituite al Comune. Le spese sono state poste a carico del Comune per euro 2.000, oltre accessori; sono state compensate nei confronti di Egas. La posizione di Abbanoa, non costituita, non è stata oggetto di una specifica statuizione sostanziale nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
L'acquisizione sanante è una scelta alternativa alla restituzione, subordinata alla valutazione comparativa degli interessi e adottabile dall'autorità che utilizza il bene. Produce effetti solo ex nunc e comporta la corresponsione dell'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale e del risarcimento per l'occupazione illegittima nei limiti previsti dalla norma.
art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. 267/2000
La decisione sulla conservazione dell'opera mediante acquisizione del bene richiede una previa deliberazione del Consiglio comunale competente in materia di acquisti e alienazioni immobiliari.
art. 63, comma 4, c.p.a.
La richiesta di CTU o verificazione è stata respinta perché le questioni sulla quantificazione dell'indennizzo ex art. 42-bis appartengono alla giurisdizione della Corte d'appello.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dello svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 42-bis, comma 2, d.P.R. 327/2001
Le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
Devono essere portate in detrazione sia le somme legittimamente già corrisposte sia quelle successivamente risultate non dovute e non ancora restituite al Comune.
Massime di principio
- In caso di utilizzazione di un bene privato per finalità di interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio, l'amministrazione non può mantenere l'opera senza regolarizzare la situazione: deve scegliere tra restituzione del bene, previa riduzione in pristino e risarcimento dell'occupazione illegittima, e acquisizione autoritativa ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
- L'acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 presuppone una specifica valutazione comparativa tra l'interesse pubblico alla conservazione dell'opera e l'interesse del proprietario alla restituzione del bene; per un Comune tale scelta deve essere preceduta dalla deliberazione del Consiglio comunale competente in materia di acquisti e alienazioni immobiliari.
- L'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 produce effetti esclusivamente ex nunc; ai fini della quantificazione dell'indennizzo, il valore venale del bene deve essere determinato con riferimento alla data di adozione del provvedimento acquisitivo.
- Le somme già corrisposte al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate degli interessi legali, devono essere detratte dall'importo dovuto ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001; la detrazione comprende anche somme successivamente ritenute non dovute e non ancora restituite all'amministrazione.
- La domanda di acquisizione sanante non può essere accolta mediante una condanna immediata all'acquisizione quando manca la previa deliberazione dell'organo amministrativo competente; il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare, entro un termine, la scelta alternativa tra restituzione e acquisizione conforme alla legge.
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