Cassazione Penale, Ordinanza n. 28688/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per tentato furto. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, sostenendo in sostanza che la motivazione sulla maggiore pericolosità sociale non fosse adeguata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, lamentando che non sarebbero stati esplicitati compiutamente i criteri di commisurazione e le ragioni per non applicare la pena minima. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvevano in censure generiche.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
La censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; doglianze generiche o non pertinenti sono inammissibili.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a critiche generiche o assertive.
- La doglianza relativa alla recidiva deve indicare puntualmente perché gli elementi valorizzati dal giudice di merito non sarebbero idonei a dimostrare una maggiore pericolosità sociale, non essendo sufficiente una mera contestazione apodittica.
- Le censure sulla commisurazione della pena devono essere supportate da una critica concreta alla motivazione del provvedimento, non essendo sufficiente lamentare in astratto l'omessa esplicitazione dei criteri di scelta della pena se la sentenza ne ha già dato conto.
- L'evidente inammissibilità dell'impugnazione legittima la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa.
Come è indicizzato
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