Sentenza del 26/04/2018 n. 500 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Processo tributario - processo tributariotelematico - costituzione dell'appellato con modalità informatica - deposito dimemorie in forma cartacea - ammissibilità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso contro alcuni avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2010. Nel corso del giudizio, il contribuente ha presentato domande di definizione agevolata ai sensi dell'art. 11 del d.l. 50/2017 e ha effettuato i pagamenti necessari al perfezionamento della definizione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi comunicato l'intervenuta definizione della controversia e chiesto l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Commissione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo comprovato il perfezionamento della definizione agevolata mediante le istanze, le attestazioni di trasmissione e ricezione e le quietanze di pagamento depositate dal contribuente. È stato rilevato che l'Agenzia delle Entrate, pur essendosi costituita telematicamente, aveva depositato la comunicazione in forma cartacea, in difformità dalle specifiche tecniche del processo tributario telematico. Tale irregolarità incide negativamente sulla consultazione del fascicolo informatico, ma non impedisce la dichiarazione di estinzione, poiché non pregiudica l'accertamento dell'avvenuta definizione della controversia. Le spese sono state compensate, restando a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
Art. 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
La definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona quando il contribuente presenta regolarmente l'istanza e provvede al pagamento delle somme dovute. Il perfezionamento determina il venir meno della materia del contendere.
Art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Quando, nel corso del processo tributario, viene meno l'oggetto della controversia, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Art. 8 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2015
Disciplina le modalità telematiche di trasmissione degli atti e dei documenti da parte del resistente nel processo tributario telematico.
Art. 9 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2015
Prevede che gli atti successivi alla costituzione in giudizio, sia del ricorrente sia del resistente, siano trasmessi tramite il S.I.Gi.T. con le modalità telematiche previste per gli atti di costituzione.
Massime di principio
- Nel processo tributario telematico, gli atti successivi alla costituzione devono essere depositati con le modalità informatiche previste dalle specifiche tecniche; il deposito cartaceo costituisce un'inottemperanza procedurale.
- La violazione delle modalità telematiche non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto o l'impossibilità di definire il giudizio, soprattutto quando l'irregolarità non abbia impedito alle parti o al giudice di conoscere il contenuto dell'atto.
- Per dichiarare la cessazione della materia del contendere è decisivo verificare in concreto che la definizione agevolata sia stata regolarmente presentata e perfezionata mediante il pagamento delle somme dovute.
- Le irregolarità formali nella gestione del fascicolo telematico possono incidere sulla consultazione e sull'ordine del fascicolo, ma non prevalgono sull'effettiva prova dell'avvenuta definizione della controversia.
- Una volta perfezionata la definizione agevolata, il giudizio deve essere dichiarato estinto; salvo diversa decisione motivata, le spese possono essere compensate tra le parti.
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