Sentenza del 29/07/2016 n. 15852 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
M.S. aveva chiesto il rimborso del 50% delle ritenute IRPEF applicate nel 2001 sulle somme ricevute come incentivo all'esodo, poiché al momento della cessazione del rapporto di lavoro aveva meno di 55 anni. La richiesta si fondava sulla sentenza della CGUE del 21 luglio 2005, causa C-207/04, che aveva ritenuto discriminatoria la disciplina dell'art. 19, comma 4-bis, del T.U.I.R., la quale prevedeva soglie di età diverse per uomini e donne ai fini della tassazione agevolata. Dopo che la C.T.P. aveva limitato il rimborso escludendo le ritenute anteriori a dicembre 2002 per intervenuta decadenza del termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, la C.T.R. aveva riconosciuto il rimborso anche per tale periodo. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, senza esaminare nel merito la questione del rimborso. L'Agenzia aveva dichiarato che la sentenza d'appello era stata notificata, ma aveva depositato una copia autentica della sentenza priva della relata di notificazione, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Tale omissione impediva alla Corte di verificare il rispetto del termine breve per proporre ricorso per cassazione. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.600 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 19, comma 4-bis, T.U.I.R.
disciplina che prevedeva la riduzione alla metà delle imposte dovute sulla base di un differente limite di età, cinquanta anni per le donne e cinquantacinque per gli uomini
La disciplina è stata ritenuta discriminatoria dalla Corte di giustizia dell'Unione europea perché applicava soglie di età differenti tra uomini e donne per beneficiare della tassazione agevolata sulle somme corrisposte in occasione dell'esodo.
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
termine decadenziale di 48 mesi
La norma prevede un termine di decadenza per la presentazione delle domande di rimborso delle imposte; nel giudizio di merito tale termine era stato ritenuto applicabile alle ritenute più risalenti, ma la questione non è stata esaminata dalla Cassazione per l'improcedibilità del ricorso.
Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
deposito, a pena d'improcedibilità del ricorso, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta
Quando il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare entro il termine previsto anche la copia della sentenza corredata dalla relata di notificazione. La mancanza di tale documento rende improcedibile il ricorso, anche se il controricorrente non contesta la tempestività dell'impugnazione.
Art. 372, comma 2, c.p.c.
La relata di notificazione può evitare l'improcedibilità se prodotta separatamente entro il termine per il deposito del ricorso, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.
Sentenza CGUE 21 luglio 2005, causa C-207/04
La Corte di giustizia ha qualificato come discriminatoria la differenza tra il limite di 50 anni previsto per le donne e quello di 55 anni previsto per gli uomini ai fini dell'agevolazione fiscale sull'incentivo all'esodo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il rispetto degli adempimenti formali di deposito è essenziale: la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata può comportare l'improcedibilità, senza esame del merito.
- Se il ricorrente dichiara che la sentenza è stata notificata, deve dimostrare documentalmente tale notifica e consentire alla Corte di verificare il rispetto del termine breve per impugnare.
- La mancata contestazione dell'irregolarità da parte del resistente o la presenza della relata in altri fascicoli non elimina, di regola, l'onere di deposito imposto al ricorrente.
- Quando un ricorso è dichiarato improcedibile, la decisione di merito eventualmente favorevole al resistente resta sostanzialmente ferma, ma la Corte non prende posizione definitiva sulla correttezza dell'interpretazione della normativa fiscale controversa.
- In controversie relative a rimborsi fiscali, occorre verificare tempestivamente i termini decadenziali previsti dalla legge, anche se nel caso concreto la questione può non essere esaminata per ragioni processuali preliminari.
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