Cassazione Penale, Sentenza n. 34380/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere per reati di rapina aggravata, sequestro di persona e altri; dedotte violazioni di legge e difetti di motivazione: 1) incompatibilità del collegio per avere già deciso una precedente istanza cautelare (art. 34, 36 c.p.p.); 2) motivazione illogica, carente e contraddittoria; 3) erronea applicazione di norme procedurali (artt. 274 ss. c.p.p.). Si sosteneva inoltre che la detenuta aveva rispettato la detenzione domiciliare e che le esigenze cautelari non erano concrete e attuali.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il motivo relativo all'incompatibilità fosse inammissibile perché tale questione deve essere sollevata con lo strumento specifico previsto dagli artt. 38 e ss. c.p.p.; le censure sulla motivazione e sull'insussistenza delle esigenze cautelari siano questioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo violazione di norme specifiche o manifesta illogicità, mentre i giudici di merito avevano fornito motivazione adeguata richiamando la gravità dei fatti, la personalità della imputata, la valutazione già operata sui periodi di custodia domiciliare e l'assenza di credito fiduciario. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; inoltre è stato disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, senza che ne consegua la rimessione in libertà.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8
Procedure di trattazione indicate dalla norma sono state seguite: trattazione senza intervento del Procuratore generale e dei difensori ai sensi della norma emergenziale
codice di procedura penale, artt. 34 e 36
Norme richiamate dalla ricorrente per lamentare incompatibilità del collegio; la Corte ha ritenuto che l'eventuale incompatibilità debba essere fatta valere mediante gli strumenti previsti dal codice (es. ricorso per ricusazione)
codice di procedura penale, artt. 38 e ss.
La Corte ha indicato che le ragioni di incompatibilità si devono far valere con gli strumenti disciplinati da queste norme, non tramite il ricorso per Cassazione
codice di procedura penale, artt. 274 e ss.
Norme processuali richiamate dalla ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto le censure come questioni di merito non idonee a fondare la Cassazione se non dirette a violazioni di norme o a manifesta illogicità
codice di procedura penale, art. 616
Applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94 comma 1-ter
Prescrive l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; obbligo disposto dalla Corte
giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017 (Paviglianiti)
Richiamato il principio secondo cui in materia di misure cautelari la Cassazione non sindaca apprezzamenti di merito sui fatti o diversa valutazione degli elementi in assenza di specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
Massime di principio
- La questione di incompatibilità del collegio va sollevata con gli specifici rimedi processuali (es. ricusazione) disciplinati dal codice, non mediante ricorso per Cassazione.
- In sede di Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito sui gravi indizi o sulle esigenze cautelari se tale rimessione si traduce in una diversa valutazione dei fatti; è necessario dimostrare violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione.
- Quando il giudice d'appello e il riesame hanno già valutato determinate circostanze (es. comportamento in custodia domiciliare) con ordinanza definitiva, tali valutazioni limitano la possibilità di nuovo sindacato in Cassazione.
- Ricorsi privi di fondamento processuale possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie in favore della cassa delle ammende.
- Per contestare la legittimità di una misura cautelare è strategico puntare su specifiche violazioni procedurali o dimostrare palesi contraddizioni nella motivazione, non soltanto proporre una diversa lettura dei fatti.
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