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Sentenza

Sentenza n. 3731/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento l’ottemperanza della sentenza n. 2124/2025 emessa in data 9 maggio 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 2124/2025 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, relativa al riconoscimento del beneficio economico per la carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Con sentenza n. 2124/2025, il Tribunale di Milano ha accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero a provvedere. Poiché l'Amministrazione non ha spontaneamente eseguito la pronuncia, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza o la sua notificazione in data 14 maggio 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, che la pronuncia era passata in giudicato e che risultava notificata al Ministero. Il Collegio ha ritenuto così integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza previsti dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario assuma le funzioni solo su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e provveda nei successivi sessanta giorni alla determinazione dell'importo dovuto e agli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato sotto la propria responsabilità. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati indicati dalla norma.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    condizioni previste dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997

    La norma è richiamata quale ulteriore presupposto per l'esecuzione della pronuncia nei confronti dell'Amministrazione, a seguito della notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando l'Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, notificata all'Amministrazione e recante un obbligo di facere o di pagamento, purché siano integrati i presupposti previsti dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile.
  • Accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali comprendano l'attività necessaria all'esecuzione; in tal caso, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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