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Ordinanza

Ordinanza n. 1157/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza dell'amministrazione alla sentenza del TAR Calabria n. 1325 del 28 giugno 2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori dell'indennità)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero alla sentenza indicata in epigrafe. Nel corso del giudizio era stato nominato un commissario ad acta. Quest'ultimo ha chiesto una proroga del termine assegnato, dichiarando di avere adempiuto agli incombenti di propria competenza e rappresentando che erano in corso le procedure amministrative e contabili necessarie al pagamento dell'indennità dovuta. I ricorrenti hanno aderito alla proroga, ma hanno chiesto altresì la fissazione di una somma a carico dell'amministrazione a titolo di penalità di mora e l'autorizzazione del commissario ad acta a considerare i rilievi formulati in relazione ai conteggi dell'indennità.

La decisione

Il TAR ha prorogato il termine assegnato al commissario ad acta sino al 15 settembre 2026, qualificandolo come termine perentorio, per consentirgli di concludere le attività strumentali all'ottemperanza, in considerazione del fatto che gli adempimenti amministrativi e contabili per la liquidazione dell'indennità erano ancora in corso. Ha respinto la richiesta di penalità di mora perché proposta tardivamente: la relativa domanda avrebbe dovuto essere formulata congiuntamente al ricorso per ottemperanza. Ha inoltre escluso dal giudizio la richiesta di autorizzare il commissario ad acta a tenere conto dei rilievi sui conteggi, rilevando che le somme erano già state quantificate ed erano in fase di liquidazione; eventuali contestazioni sul quantum debeatur dovranno essere proposte mediante apposito giudizio di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta quando risulti che gli adempimenti di sua competenza siano stati svolti e che siano in corso le procedure amministrative e contabili necessarie all'esecuzione del giudicato.
  • La domanda di fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato deve essere proposta congiuntamente al ricorso per ottemperanza; se formulata successivamente, è tardiva e non può essere accolta.
  • Le contestazioni relative al quantum debeatur, quando l'importo dovuto sia già stato quantificato e sia in corso di liquidazione, non possono essere introdotte mediante una richiesta rivolta al commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza, ma devono essere fatte valere con un autonomo giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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