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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06081/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto l'irripetibilità dei ratei di NASpI percepiti da un soggetto che aveva già maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, ma che aveva presentato la domanda di pensione solo in un momento successivo, con decorrenza effettiva della pensione anch'essa successiva. L'istituto ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 22/2015 e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la decadenza dal diritto alla NASpI si verifica al semplice raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia, indipendentemente dalla effettiva percezione del trattamento pensionistico e dalla data di presentazione della relativa domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato i propri precedenti in tema di ASpI, ritenendoli estensibili alla NASpI per l'identico tenore letterale della disciplina sulla decadenza. Ha affermato che, ai fini della perdita del diritto alla prestazione di disoccupazione, rilevano solo i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, non la concreta presentazione della domanda o l'effettiva erogazione della pensione. Ha inoltre osservato che ricondurre la decadenza alla domanda amministrativa consentirebbe all'interessato di procrastinare discrezionalmente la richiesta, compromettendo le esigenze di certezza in una materia di interessi indisponibili. Accogliendo il ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi richiamati e la disciplina dell'art. 2033 c.c., con i temperamenti indicati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 22/2015

    La decadenza dalla NASpI opera al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, senza che rilevi l'effettiva percezione della pensione o la data della domanda amministrativa.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell'indebito costituisce il paradigma di riferimento per recuperare le somme indebitamente corrisposte, con possibilità di applicare i correttivi e i temperamenti elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 2, comma 40, lett. c), l. n. 92/2012

    Richiamato in comparazione con la disciplina NASpI per evidenziare l'identico tenore letterale della regola sulla decadenza dall'ASpI al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

  • art. 11, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 55/2014

    Richiamato in comparazione con la disciplina ASpI per evidenziare l'identico tenore letterale della regola sulla decadenza dalla NASpI al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Massime di principio

  • La decadenza dalla prestazione di disoccupazione collegata al raggiungimento dei requisiti pensionistici si verifica quando risultano maturati i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione, non quando il trattamento pensionistico è effettivamente liquidato o domandato.
  • Ai fini della verifica della decadenza non può essere attribuito rilievo decisivo alla data della domanda amministrativa di pensione, perché ciò consentirebbe al beneficiario di differire liberamente la perdita della prestazione di disoccupazione e inciderebbe sulle esigenze di certezza dell'ordinamento.
  • Quando le somme di disoccupazione risultano indebitamente percepite dopo la maturazione dei requisiti pensionistici, la domanda di ripetizione va ricondotta all'art. 2033 c.c., con applicazione dei temperamenti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

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