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Sentenza

Sentenza n. 2685/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione cautelare e assunzione di idonee misure cautelari, -della nota comunale prot.20/12/2024.06. 79363.U del 20.12.2024, ricevuta a mezzo pec in pari data e avente ad oggetto “Riscontro all’’Istanza per l’attivazione dei poteri di verifica in merito alla SCIA alternativa a PdC PG446375/2022 e WF3841/2022 del 26.08.2022 ai sensi dell’art.19, comma 6-ter Legge n.241/1990’ presentata il 31/10/2024 PG557333/2024”; -ove occorrer possa, della nota comunale prot. 6/11/2023. 0588326.U del 6.11.2023, conosciuta a seguito di accesso in data 1.10.2024 e avente ad oggetto “via Monte Prato Magno, 7 SCIA CONDIZIONATA in alternativa a permesso di costruire art. 23 DPR 380/2001 – Comunicazione di efficacia SCIA ai sensi dell’art. 23 bis D.P.R. n. 380/2001”; -ove occorrer possa, della nota comunale prot.19/10/2023. 0532227.U del 19.10.2023, conosciuta a seguito di accesso in data 1.10.2024 e avente ad oggetto “Area - Via MONTE PRATOMAGNO ND, Milano Codice Identificativo 200003886 (da riportare in tutte le comunicazioni). Presa d’atto esiti Indagini Ambientali Preliminari”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202500564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell'istanza di attivazione dei poteri di verifica e inibitori sulla SCIA alternativa a permesso di costruire, nonché gli atti comunali di efficacia della SCIA e di presa d'atto degli esiti delle indagini ambientali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune e costruttore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la realizzazione, su un lotto confinante, di un edificio residenziale di cinque piani fuori terra, oltre piano terra e interrato, in aderenza al muro perimetrale del fabbricato condominiale. Hanno impugnato il diniego comunale all'istanza proposta ai sensi dell'art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990, deducendo: 1) violazione degli obblighi di motivazione, istruttoria e verifica della SCIA, per la carenza di illuminazione pubblica e per la possibile contaminazione del suolo da zinco, in relazione all'art. 242 d.lgs. n. 152/2006 e al principio di precauzione; 2) violazione delle norme sugli standard urbanistici e sulla monetizzazione delle dotazioni territoriali, per mancato pagamento o mancata garanzia delle somme dovute; 3) violazione del regolamento edilizio comunale e difetto di istruttoria in materia di mitigazione acustica, poiché le opere non sarebbero state previste nel progetto originario nonostante le criticità segnalate da ARPA; 4) violazione delle norme sulle distanze legali, sulle pareti finestrate e sul soleggiamento, sostenendo che alcune aperture dovessero qualificarsi come vedute e che non fosse stata rispettata la semiretta di 60 gradi.

La decisione

Il TAR ha prescisso dalle eccezioni di inammissibilità e ha respinto il ricorso nel merito. Sul primo motivo ha ritenuto provata, mediante documentazione comunale, fotografie e mappe, l'esistenza dell'illuminazione pubblica; l'eventuale adeguatezza delle opere rientra nella discrezionalità tecnica comunale e non è stata dimostrata alcuna manifesta illogicità o macroscopico errore. Quanto allo zinco, il valore rilevato di 139 mg/kg era inferiore alla CSC di 150 mg/kg prevista per l'uso residenziale: l'incertezza di misurazione non costituisce un valore alternativo di contaminazione e non consente di attivare la caratterizzazione sulla base di un rischio meramente ipotetico. Il Comune poteva quindi limitarsi alla presa d'atto, mantenendo comunque i poteri di controllo per eventuali future evidenze. L'omessa o incompleta confutazione di singole censure non imponeva l'annullamento, poiché l'istruttoria processuale aveva escluso i presupposti sostanziali delle doglianze. Sul secondo motivo il Collegio ha rilevato anzitutto la carenza di interesse diretto e concreto dei ricorrenti, poiché gli standard urbanistici tutelano un interesse pubblico generale e non le proprietà contermini, salvo la prova di uno specifico pregiudizio, non fornita. In ogni caso, il Comune aveva richiesto alla costruttrice il pagamento di Euro 91.662,41 a titolo di monetizzazione degli standard, superando la doglianza. Sul terzo motivo ha escluso la legittimazione e l'interesse dei ricorrenti, perché la disciplina dei requisiti acustici passivi tutela principalmente i futuri occupanti del nuovo edificio. Nel merito, l'art. 121.2 del regolamento edilizio consentiva la verifica della compatibilità acustica a lavori ultimati; il parere ARPA non era vincolante e l'obbligo di rispettare i limiti acustici restava garantito ai fini dell'agibilità. Sul quarto motivo ha qualificato come semplici luci, e non vedute, sia l'apertura prevista nel nuovo edificio, posta a 210 cm dal pianerottolo, sia l'apertura dell'appartamento della ricorrente, in assenza di prova dell'affaccio comodo e sicuro. Ne conseguiva l'inapplicabilità della distanza di dieci metri tra pareti finestrate e la legittimità della costruzione in aderenza a muri privi di vedute. La rinuncia della controinteressata alla prima apertura, mediante variante, ha inoltre determinato la cessazione della materia del contendere su quel punto. La censura sulla semiretta di 60 gradi è stata respinta per mancata prova, a fronte dell'elaborato progettuale prodotto dalla costruttrice. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, nella misura di Euro 1.500,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 6-ter l. 241/1990

    Il terzo può sollecitare l'esercizio dei poteri di verifica sulla SCIA; l'amministrazione deve riscontrare l'istanza con adeguata motivazione, ma l'omessa confutazione di ogni singola censura non determina l'annullamento quando sia accertata l'infondatezza sostanziale delle doglianze.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone la motivazione del riscontro all'istanza del terzo, ma il vizio motivazionale non conduce necessariamente all'annullamento se le ragioni sostanziali dell'atto risultano comunque accertate e l'annullamento avrebbe natura meramente dilatoria.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato nell'ambito dei poteri di autotutela sulla SCIA; nel caso concreto non sussistevano i presupposti sostanziali per l'intervento comunale.

  • art. 12, comma 2 d.P.R. 380/2001

    La verifica della presenza e adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria è rimessa all'amministrazione, il cui apprezzamento tecnico è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o macroscopico errore.

  • art. 242, comma 2 d.lgs. 152/2006

    L'ulteriore caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio presuppongono il superamento della concentrazione soglia di contaminazione; un valore misurato inferiore alla soglia non può essere sostituito dal limite superiore dell'incertezza di misura.

  • art. 42, comma 5 l.r. 12/2005

    Richiamato in materia di reperimento o monetizzazione delle dotazioni territoriali; nel caso concreto il Comune ha successivamente richiesto il pagamento a conguaglio.

  • art. 121.2 Regolamento edilizio del Comune di Milano

    Consente di effettuare la verifica della compatibilità acustica a lavori ultimati, in relazione al posizionamento finale delle finestre.

  • art. 9, comma 2 d.m. 1444/1968

    La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate opera con riferimento a pareti munite di vedute, non a pareti dotate di semplici luci.

  • art. 873 c.c.

    La disciplina delle distanze tra costruzioni non impedisce la costruzione in aderenza quando ricorrono i presupposti regolamentari e le aperture del muro vicino sono semplici luci.

  • artt. 900, 901-904 c.c.

    La luce consente il passaggio di aria e luce senza affaccio comodo e sicuro; il proprietario del muro contiguo può costruire in aderenza anche ostruendola.

  • artt. 905-907 c.c.

    La veduta richiede la compresenza della possibilità di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino in modo agevole e sicuro.

Massime di principio

  • Nell'ambito dell'istanza del terzo ai sensi dell'art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990, l'amministrazione deve motivare il riscontro e considerare le contestazioni prospettate; tuttavia, l'omessa o incompleta confutazione di singoli argomenti non comporta l'annullamento quando il giudice accerti l'insussistenza dei presupposti sostanziali per l'esercizio dei poteri inibitori o di autotutela e l'annullamento avrebbe effetto meramente dilatorio.
  • Il superamento della concentrazione soglia di contaminazione costituisce il presupposto per l'attivazione delle ulteriori procedure di caratterizzazione e analisi di rischio previste dall'art. 242 d.lgs. n. 152/2006. Un valore analitico inferiore alla soglia non può essere considerato superato sulla base del solo margine superiore dell'incertezza di misurazione, in assenza di ulteriori dati scientifici concreti che documentino un rischio effettivo o sufficientemente qualificato.
  • La valutazione dell'adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria appartiene alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione comunale ed è sindacabile in giudizio soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o macroscopico errore di fatto, che devono essere specificamente dimostrati dal ricorrente.
  • Le norme sugli standard urbanistici e sulle dotazioni territoriali tutelano un interesse pubblico generale e non attribuiscono, di per sé, ai proprietari confinanti un interesse qualificato all'impugnazione; occorre provare uno specifico e concreto pregiudizio derivante dalla mancata localizzazione dei servizi nell'area interessata.
  • Ai fini della distinzione tra luce e veduta, la veduta richiede la possibilità di guardare e affacciarsi sul fondo vicino in modo comodo e sicuro. Le semplici luci non determinano una parete finestrata ai fini della distanza di dieci metri prevista dall'art. 9 d.m. n. 1444/1968 e non impediscono, ricorrendone gli altri presupposti, la costruzione in aderenza.
  • La verifica della compatibilità acustica può essere legittimamente demandata alla fase di ultimazione dei lavori quando la disciplina regolamentare lo consenta e la verifica finale sia tecnicamente più attendibile; il parere dell'autorità tecnica non è vincolante se si limita a segnalare una criticità potenziale e rimette all'amministrazione la valutazione sulle misure necessarie.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInquinamento ed emissioniStandard urbanistici e dotazioni territorialiDistanze, altezze e volumi
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioAmbiente
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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