Cassazione Penale, Sentenza n. 7464/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di declaratoria di inefficacia della misura cautelare; il difensore deduceva violazione dell'art. 297 c.p.p., in combinato disposto con l'art.125 c.p.p., sostenendo che fatti e fonti indiziarie relativi al procedimento "Handover" erano già desumibili dagli atti al momento dell'adozione della prima ordinanza cautelare (e della richiesta di rinvio a giudizio), e che pertanto doveva operare la retrodatazione del dies a quo della custodia; contestava inoltre la mancata valutazione della connessione/continuazione tra il reato associativo (procedimento "Magma") e reati estorsivi contestati nel secondo procedimento (anche alla luce di riunioni/summit e di elementi informativi che avrebbero mostrato programmazione precoce delle condotte).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: genericità del ricorso (mancata indicazione della scadenza dei termini della prima ordinanza); corretta applicazione del principio secondo cui la "desumibilità" richiede non la mera conoscibilità storica ma una "pregnanza processuale" del materiale indiziario tale da consentire un apprezzamento prognostico compiuto; la valutazione del Tribunale del Riesame circa l'insufficiente desumibilità dagli atti (anche in ragione della ricezione successiva delle schede personali) e circa l'assenza di connessione/continuazione già programmata è rientrata nella valutazione di merito e non era sindacabile in Cassazione; richiamati precedenti giurisprudenziali (Di Biase e altre). Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.); nessuna remissione in libertà; richiesta del P.G. di inammissibilità accolta.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen. (retrodatazione della decorrenza della misura cautelare per connessione/continuazione)
La Corte interpreta la retrodatazione come applicabile solo se dagli atti disponibili al momento della prima ordinanza emergono "elementi idonei e sufficienti" (pregnanza processuale) per adottare la misura successiva; non basta la mera conoscibilità storica dei fatti
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in combinato disposto con l'art.297; tutela delle garanzie procedurali connesse alla durata delle misure cautelari
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nel concetto di valutazione prognostica della concludenza e gravità delle fonti indiziarie necessaria per la richiesta di misura
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato come fondamento delle concrete esigenze cautelari che giustificano l'adozione della misura
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamo procedurale per la mancata remissione in libertà e per gli adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento
Giurisprudenza: Sez. 3 n. 48034 del 25/10/2019 (Di Biase), Sez. 5 n. 49224 del 06/06/2017, sentenza n.21640 dell'8/5/2024
Precedenti utilizzati per precisare i criteri di desumibilità e per il principio secondo cui la continuazione tra associazione mafiosa e reati fine rileva solo se i reati fine erano programmati sin dalla costituzione del sodalizio
Massime di principio
- La mera conoscibilità storica di fatti o informazioni non è sufficiente: per la retrodatazione del dies a quo occorre che dagli atti disponibili emerga una "pregnanza processuale" che consenta al PM un apprezzamento prognostico compiuto sulla concludenza e gravità degli indizi
- La verifica della desumibilità è una valutazione di merito sul valore probatorio degli atti disponibili; le contestazioni che si risolvono in una diversa valutazione degli stessi fatti sono inammissibili in Cassazione
- La continuazione tra reato associativo (soprattutto mafioso) e reati fine aggravati dalla finalità mafiosa giustifica la retrodatazione solo se i reati fine risultano già programmati, almeno nelle linee essenziali, sin dalla costituzione del sodalizio
- In ricorsi per retrodatazione della misura è necessario indicare con precisione gli elementi temporali (es. scadenza dei termini) e documentali che si ritiene provino la conoscibilità/deduzione precoce: l'assenza di tali indicazioni comporta la genericità e l'inammissibilità del ricorso
- Se si vuole contestare la mancata valutazione di specifici atti (es. informative, schede personali), il ricorrente deve mostrare puntualmente in che senso quegli atti contenevano elementi idonei e sufficienti per la misura successiva; argomentazioni generiche o ricostruzioni alternative del quadro probatorio non sono sufficienti
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