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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18611/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato, in proprio e ai sensi dell’art. 86 c.p.c., ha chiesto la correzione di un’ordinanza/sentenza della Cassazione che, nel dispositivo, conteneva un errore materiale: anziché indicare che l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovesse essere versato "da parte dei medesimi ricorrenti", aveva scritto "da parte dei medesimi difensori". L’istante ha quindi domandato la rettifica del lapsus calami. Il Ministero della giustizia, intimato, non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza n. 13917/2019, sostituendo le parole "da parte dei medesimi difensori" con "da parte dei medesimi ricorrenti". La Corte ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa pronuncia sulle spese processuali e che tale procedimento non è soggetto a contributo unificato, con conseguente inapplicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Consente la difesa personale dell’avvocato che agisce in proprio nel procedimento di correzione.

  • artt. 287 e 391-bis c.p.c.

    Costituiscono la base del procedimento di correzione degli errori materiali, nel quale non è ammessa statuizione sulle spese.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È ritenuto inapplicabile al procedimento di correzione degli errori materiali, perché tale procedimento non è soggetto a contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione di errore materiale il giudice può rettificare il mero lapsus calami risultante dal dispositivo quando il contenuto corretto emerge chiaramente dal testo della decisione.
  • La correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non consente di adottare statuizioni sulle spese processuali.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali non è soggetto a contributo unificato; pertanto non opera l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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