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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 10209 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le contribuenti contestavano l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione notificato il 5 ottobre 1984. Con il secondo motivo, esaminato in via preliminare, sostenevano che l’Ufficio fosse decaduto dal potere di liquidare: anche assumendo valido e definitivo l’avviso di rettifica del valore notificato il 19 dicembre 1977 e non impugnato, la liquidazione era stata notificata oltre il triennio previsto dall’art. 34, comma 1, del D.P.R. n. 637/1972. Il termine, secondo le ricorrenti, decorreva dalla definitività dell’avviso di rettifica, intervenuta dopo la scadenza dei sessanta giorni per impugnarlo. Gli altri tre motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo: l’avviso di rettifica notificato il 19 dicembre 1977 era divenuto definitivo, ma la relativa liquidazione, notificata il 5 ottobre 1984, era intervenuta oltre il triennio di decadenza decorrente dalla definitività dell’avviso. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale della Lombardia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso delle contribuenti e annullando l’avviso di liquidazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di ogni fase e grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 34, comma 1

    Il motivo è fondato giacchè l'avviso di rettifica di valore era stato notificato il 19 dicembre 1977, mentre la relativa liquidazione d'imposta cit. D.P.R. n. 637 , ex art. 33 era stata notificata soltanto il 5 ottobre 1984 e quindi ben oltre il triennio previsto a pena di decadenza che il cit. D.P.R. n. 637, art. 34, comma 1, stabiliva con decorrenza dalla data in cui l'avviso di rettifica di valore fosse divenuto definitivo.

    Il termine triennale per notificare la liquidazione dell’imposta decorre dalla data in cui l’avviso di rettifica del valore diviene definitivo. Se la liquidazione è notificata dopo tale termine, l’Amministrazione è decaduta dal relativo potere.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 33

    Il motivo è fondato giacchè l'avviso di rettifica di valore era stato notificato il 19 dicembre 1977, mentre la relativa liquidazione d'imposta cit. D.P.R. n. 637 , ex art. 33 era stata notificata soltanto il 5 ottobre 1984 e quindi ben oltre il triennio previsto a pena di decadenza che il cit. D.P.R. n. 637, art. 34, comma 1, stabiliva con decorrenza dalla data in cui l'avviso di rettifica di valore fosse divenuto definitivo.

    La liquidazione dell’imposta di successione è l’atto successivo all’accertamento del valore; la sua notifica resta soggetta al termine di decadenza stabilito dall’art. 34, comma 1.

Massime di principio

  • Quando la legge fissa un termine di decadenza per la liquidazione successiva a un accertamento di valore, occorre individuare il dies a quo nella data in cui l’accertamento diventa definitivo, non nella sua mera notificazione.
  • La mancata impugnazione dell’avviso di rettifica può renderlo definitivo, ma non consente all’Amministrazione di notificare senza limiti temporali il successivo atto di liquidazione: va comunque rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge.
  • Se dagli atti risulta che la liquidazione è tardiva e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.

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