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Sentenza

Sentenza n. 798/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente a tempo determinato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, docente a tempo determinato, ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 370/2025 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 aprile 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con le modalità previste dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, mediante accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici di effettivo servizio. Il ricorso è stato proposto poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il titolo giudiziale. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché ulteriori statuizioni risarcitorie ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza delle condizioni per l’ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accolto il ricorso, rilevando l’inadempimento non contestato del Ministero. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Venezia entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, costituendo la Carta elettronica e accreditandovi la somma di € 2.000,00 determinata nel titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, consentendogli di subdelegare gli adempimenti a un altro direttore generale o dirigente del Ministero, da eseguire entro ulteriori sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative; nel caso di specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, considerati fatti notori, sono stati ritenuti idonei a escluderne l’applicazione. Sono state inoltre respinte, allo stato, le ulteriori domande risarcitorie, per difetto di prova sia dell’an, con riguardo alla prospettata impossibilità di adempimento in forma specifica, sia del quantum. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. quale base del giudizio di ottemperanza e, al comma 4, lett. e), quale fondamento della penalità di mora.

    Il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del giudicato e, ricorrendone concretamente i presupposti, applicare una penalità di mora; la misura non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il testo richiama le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Il testo richiama le ulteriori domande risarcitorie formulate ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza possono essere proposte domande risarcitorie collegate all’inosservanza o elusione del giudicato, ma esse richiedono la prova dei presupposti della responsabilità e del danno.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015.

    La disposizione costituisce il fondamento normativo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    La Carta elettronica deve essere costituita con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016.

    Le disposizioni individuano modalità e funzionalità operative della Carta elettronica, cui l’Amministrazione deve attenersi nell’esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Il testo richiama l’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    La disposizione è richiamata tra le condizioni preliminari per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa in presenza di ragioni ostative, tenuto conto delle peculiari condizioni del debitore pubblico.

    L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione e quantificazione sono rimesse alla valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza, che deve considerare vincoli normativi e finanziari, stato della finanza pubblica, rilevanza degli interessi pubblici ed esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive o locupletazioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori.

    La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono essere considerati dal giudice quali fatti notori ai fini della valutazione delle ragioni ostative all’astreinte.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione l’adozione di una prestazione o di un’attività amministrativa non viene spontaneamente eseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta può essere affidata a un dirigente della stessa Amministrazione debitrice, con facoltà di subdelega, senza liquidazione di compenso quando l’incaricato è un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione inadempiente, ma non costituisce una conseguenza automatica dell’inosservanza del giudicato: il giudice deve valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica, la rilevanza degli interessi pubblici e il rischio di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni.
  • La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono costituire ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, anche in quanto fatti notori valutabili ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
  • Le domande risarcitorie proposte nel giudizio di ottemperanza per l’inosservanza del giudicato non possono essere accolte in assenza di prova dell’an e del quantum del danno, inclusa la prospettata impossibilità di conseguire l’adempimento in forma specifica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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