Cassazione Civile, Ordinanza n. 00587/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio aveva contestato il mancato assoggettamento a IVA con aliquota del 10% di cessioni di rottami di vetro derivanti da raccolta differenziata, emesse nei confronti di una società cessionaria, applicando anche sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte: annullamento per le fatture anteriori al 6 agosto 2004 e conferma del resto, con applicazione del regime sanzionatorio più favorevole. In appello l'Agenzia aveva ottenuto una riforma parziale, con riconoscimento della debenza dell'IVA sino al 28 marzo 2004 e esclusione delle sanzioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, anche in relazione al richiamo a un preteso giudicato e al parere reso su interpello; 2) violazione dell'art. 11 L. 212/2000, sostenendo che la risposta all'interpello vincola solo il contribuente istante e non la cedente; 3) omesso esame del rapporto tra cedente e cessionaria e della destinazione del materiale, decisivi per stabilire l'applicabilità del reverse charge; 4) omessa pronuncia sull'applicazione del reverse charge ex art. 74, comma 7, d.P.R. 633/1972; 5) violazione della medesima norma perché la CTR avrebbe, di fatto, preteso il tributo dalla cedente pur in presenza del regime di inversione contabile, con duplicazione dell'imposta e indebito arricchimento dell'erario.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse errato nell'estendere alla società cedente l'efficacia vincolante della risposta all'interpello resa nei confronti della sola cessionaria: in materia di interpello, infatti, la risposta vincola l'Amministrazione e opera nei limiti della questione oggetto dell'istanza e del solo contribuente istante. Il primo motivo è stato respinto perché la motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta comprensibile alla luce del contenuto dell'appello dell'Ufficio e della logica della decisione.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, invocata per sostenere la nullità del provvedimento impugnato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione apparente.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norma processuale che fonda i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
art. 11 L. n. 212/2000
La risposta all'interpello vincola l'Amministrazione e produce effetti nei limiti dell'istanza; l'efficacia non si estende automaticamente a soggetti diversi dal contribuente istante. L'istituto tutela la leale collaborazione e l'affidamento del richiedente.
art. 74, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale disciplina del regime di reverse charge per le cessioni di rottami vetrosi, questione poi assorbita per l'accoglimento del secondo motivo.
art. 112 c.p.c.
Invocato per censurare l'omessa pronuncia sulla questione del reverse charge.
art. 370, primo comma, c.p.c.
Richiamato per la costituzione dell'Agenzia ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
art. 1, comma 2, D.M. n. 209/2001
Richiamato dalla CTR per collocare temporalmente gli effetti dell'interpello e del regime applicabile.
art. 5 D.M. n. 209/2001
Richiamato dalla CTR nella ricostruzione del regime dell'interpello e dei suoi effetti temporali.
art. 1, comma 155, L. n. 244/2007
Richiamato con riferimento al regime sanzionatorio applicato in primo grado.
Massime di principio
- La risposta resa dall'Amministrazione finanziaria a un interpello ha efficacia vincolante nei soli limiti dell'istanza proposta e soltanto nei confronti del contribuente istante; non può essere automaticamente estesa a soggetti diversi, anche se coinvolti nella medesima operazione economica.
- L'istituto dell'interpello tributario è funzionale alla leale collaborazione e alla tutela dell'affidamento del contribuente che richiede un chiarimento su un caso concreto e personale, ma la sua efficacia presuppone che l'istanza sia stata proposta prima del comportamento oggetto di valutazione.
- La motivazione è apparente e quindi nulla solo quando, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere il ragionamento decisorio; non basta che sia concisa, se dalla lettura complessiva della sentenza e degli atti richiamati emerge la ratio della decisione.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare o decide erroneamente su una questione preliminare o decisiva già assorbente, i motivi ulteriori restano assorbiti in cassazione se il primo vizio accolto è sufficiente a travolgere la decisione impugnata.
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