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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29061/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA emesso nei confronti di una società, fondato su una verifica fiscale svolta nei confronti di un diverso soggetto, ritenuto emittente di numerose fatture verso la società accertata nell'anno 2003. L'Ufficio aveva rilevato, nei confronti dell'emittente, indici di fittizietà e di frode: assenza di dipendenti, sede legale in un villino residenziale, struttura organizzativa e contabile inadeguata rispetto al volume d'affari, mancanza di documentazione, margini esigui e mancato versamento dell'IVA incassata. Da ciò aveva desunto che le operazioni fatturate fossero soggettivamente inesistenti e inserite in una frode carosello, con interposizione di un soggetto meramente cartolare tra fornitore estero e destinatario finale, al fine di evadere l'imposta. In primo grado l'accertamento era stato confermato; in appello la CTR del Lazio aveva invece accolto il ricorso della società, ritenendo provata la sua buona fede e la sua estraneità alla frode. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione delle norme IVA e delle presunzioni semplici, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente, per il contribuente, la regolarità formale della contabilità e la tracciabilità dei pagamenti, senza considerare che l'Ufficio aveva già assolto il proprio onere probatorio con elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti idonei a far presumere sia la fittizietà del cedente sia la consapevolezza, o quantomeno la conoscibilità, della frode da parte della cessionaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, nelle ipotesi di fatture relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, sia riguardo alla inesistenza del cedente sia alla consapevolezza del cessionario di partecipare a una evasione IVA o di poterne conoscere la fittizietà usando la diligenza esigibile da un operatore avveduto. Ha quindi censurato la CTR per avere valorizzato solo la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, senza misurarsi con gli indizi raccolti dall'Ufficio e senza applicare correttamente il criterio della diligenza professionale del cessionario. La sentenza impugnata è stata perciò cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina IVA applicabile alla detrazione e ai rapporti tra soggetti coinvolti nell'operazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla detrazione dell'IVA, esclusa in caso di fatture relative a operazioni fittizie o fraudolente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2

    La Corte afferma che, ai fini IVA, l'Amministrazione può provare la fittizietà dell'operazione anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per fondare l'utilizzabilità delle presunzioni semplici a sostegno della pretesa fiscale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 39, comma 1, lett. d)

    Richiamato in via analogica come previsione che consente l'accertamento mediante elementi anche indiziari in materia di imposte dirette.

Massime di principio

  • In materia di IVA, quando l'Ufficio contesti fatture relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l'onere probatorio dell'Amministrazione può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti.
  • La prova della frode non richiede necessariamente la dimostrazione di una partecipazione materiale del cessionario alla condotta evasiva: è sufficiente che risultino elementi oggettivi dai quali emerga che egli conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sostanziale fittizietà dell'operazione o del soggetto emittente.
  • La regolarità formale della contabilità, l'emissione delle fatture e la tracciabilità dei pagamenti non sono di per sé decisive per vincere gli indizi di frode, poiché tali circostanze possono essere compatibili con operazioni solo apparenti.
  • In presenza di una frode carosello, il comportamento dell'operatore economico deve essere valutato secondo la diligenza professionale esigibile: il cessionario deve verificare l'affidabilità del fornitore quando emergano indici di anomalia.
  • Se l'Amministrazione allega elementi presuntivi idonei a dimostrare la fittizietà del circuito e la conoscibilità della frode, il giudice di merito non può limitarsi a dubitare della consapevolezza del contribuente senza confrontarsi con tali indizi e con la struttura complessiva dell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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