Sentenza n. 1059/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 176/2025 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla percezione del bonus Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero all’attribuzione della carta per il valore corrispondente, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese processuali. Il giudicato è stato attestato dalla cancelleria il 21 gennaio 2026. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 febbraio 2025, ma l’Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento esecutivo. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, prima della proposizione del ricorso notificato il 25 maggio 2026. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e non era stata eseguita, mentre era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudicato. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche territoriale, e con termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l’azione di ottemperanza per la mancata esecuzione da parte dell’amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando un’amministrazione non esegue un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, regolarmente notificato e contenente obblighi puntuali di attribuzione o pagamento.
- Per le amministrazioni statali, la proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza relativa a un titolo giudiziario comportante il pagamento di somme presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successivo inadempimento.
- Il commissario ad acta opera quale organo ausiliario del giudice e può essere individuato anche in un dirigente appartenente alla stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega e senza riconoscimento di compenso quando si tratti di un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa.
- In caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio dell’amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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