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Ordinanza

Ordinanza n. 3015/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della comunicazione di rigetto n. 0087914, recante la data del 23 marzo 2026, con il quale è stato disposto che: “Per le motivazioni esposte in premessa, la certificazione attestante la frequenza ed il superamento di un Esame di certificazione delle competenze professionali nell’ambito del Programma postaccademico di formazione e sviluppo professionale continuo: “Insegnante di sostegno per l’inserimento e inclusione delle persone con bisogni speciali”, rilasciata, in data 6 giugno 2023 da “Universitatea Petre Andrei din Iasi” Romania, non può essere riconosciuta come titolo accademico di specializzazione valido in Italia, ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 e degli articoli 45 e 49 TFUE, per l’esercizio della professione di insegnante di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola d’istruzione secondaria di secondo grado (codice meccanografico ADSS). 2. La domanda di riconoscimento prot. n. 26506 dell’8 agosto 2023, presentata da Immacolata SORRENTINO, è, pertanto, rigettata. (cfr All. 1 )”. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202604619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di una certificazione conseguita presso un'università rumena, quale titolo accademico di specializzazione valido per l'esercizio della professione di insegnante di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento di una certificazione rilasciata il 6 giugno 2023 da un'università rumena, relativa alla frequenza e al superamento di un esame di certificazione delle competenze professionali nell'ambito di un programma postaccademico di formazione e sviluppo professionale continuo per insegnante di sostegno. Ha chiesto l'annullamento dell'atto, previa sospensione cautelare, deducendo la lesione della propria posizione derivante dal mancato riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione in Italia. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità articolati nel ricorso, ma richiama la direttiva 2013/55/UE e gli artt. 45 e 49 TFUE quali riferimenti normativi posti a fondamento della domanda di riconoscimento.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente, allo stato, il periculum in mora, poiché la ricorrente non ha provato di essere titolare di un contratto di insegnamento. In mancanza del requisito del pericolo imminente di un pregiudizio grave e irreparabile, il Collegio ha giudicato superflua ogni valutazione sul fumus boni iuris, senza quindi pronunciarsi, in questa fase, sulla legittimità del diniego né sulla riconoscibilità del titolo estero. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora.

  • direttiva 2013/55/UE

    Richiamata nel provvedimento di diniego quale normativa invocata ai fini del riconoscimento del titolo professionale acquisito all'estero; l'ordinanza cautelare non ne esamina l'applicazione.

  • art. 45 TFUE

    Richiamato nel provvedimento impugnato in relazione al riconoscimento del titolo estero; l'ordinanza non svolge una valutazione di merito sulla relativa applicabilità.

  • art. 49 TFUE

    Richiamato nel provvedimento impugnato in relazione all'esercizio della professione; l'ordinanza non svolge una valutazione di merito sulla relativa applicabilità.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della tutela cautelare, il ricorrente deve dimostrare un pericolo imminente di pregiudizio grave e irreparabile; la mancata prova di tale pregiudizio comporta il rigetto della domanda cautelare.
  • Quando il periculum in mora risulta insussistente, il giudice può ritenere superfluo l'esame del fumus boni iuris e non deve quindi anticipare, nella fase cautelare, la valutazione sulla legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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