Sentenza del 29/09/2020 n. 20579 - Corte di Cassazione
Reddito di impresa - Operazioni inesistenti - Giudizio penale e giudizio tributario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2004-2005 ritenendo non deducibili costi e IVA relativi a fatture e prestazioni (trasporti) emesse da P.P., qualificando le operazioni come oggettivamente inesistenti e recuperando IRES, IRAP e IVA; la società impugnò gli atti e la CTP li accolse, la CTR invece riformò ritenendo verosimile l'inesistenza delle operazioni e legittime le rettifiche. I ricorsi davanti alla Corte di Cassazione hanno censurato, tra l'altro, la legittimità della notifica, la motivazione dell'atto, l'effetto della sentenza penale di assoluzione del rappresentante legale (presunta corrispondenza dei fatti) e la carenza di motivazione/valutazione probatoria del giudice di merito sulla natura oggettivamente inesistente delle operazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i procedimenti, dichiarato inammissibili i ricorsi contro il Ministero delle Finanze e, con esito parziale, ha cassato le sentenze impugnate con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale (sezione staccata di Latina) per nuovo esame. In particolare la Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla notifica e alla presunta carenza documentale dell'avviso (primo e secondo motivo) ma ha accolto i motivi che lamentavano l'erroneo mancato esame dell'effetto della sentenza penale definitiva di assoluzione e la carenza/insufficienza della motivazione del giudice di merito circa la qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti (terzo e quarto motivi). Conseguentemente la decisione di merito è stata annullata e la causa rinviata per nuova valutazione (anche sulle spese).
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537
Nella determinazione dei redditi ... non sono ammessi in deduzione i costi ... direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo ... Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ... compete il rimborso delle maggiori imposte versate ...
La Corte riconosce che una sentenza penale definitiva di assoluzione può incidere sulla valutazione tributaria della non deducibilità dei costi; il giudice tributario deve però verificare la identità fattuale tra il fatto penale assolto e la contestazione tributaria prima di riconoscere effetti restitutori o la deducibilità.
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (art. 8 richiamato)
Richiamato in tema di efficacia della sentenza penale passata in giudicato ai fini tributari: la sentenza penale che assolve con sentenza definitiva può determinare conseguenze nel giudizio tributario se i fatti sono coincidenti.
art. 148 e art. 156 cod. proc. civ.
Sulla notifica: la relata deve essere in calce, ma la Corte conferma che la nullità può essere sanata se la relata sul frontespizio indica il numero delle pagine e il contribuente non contesta la completezza (principio del raggiungimento dello scopo).
art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
La motivazione dell'atto può avvenire anche per relationem se l'atto richiamato è noto o se l'avviso riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati; non sempre è necessaria l'allegazione integrale se il contribuente ne ha già piena conoscenza.
art. 132 cod. proc. civ.; art. 36, comma 2, dlgs. 546/1992
Principio di motivazione: la decisione deve esporre i fatti rilevanti, lo svolgimento processuale e le ragioni di fatto e di diritto; una motivazione meramente apparente o lacunosa è causa di annullamento.
art. 109 TUIR; artt. 39 DPR 600/1973; artt. 21,26,54 DPR 633/1972
Norme fiscali richiamate in tema di deducibilità dei costi, IVA e obblighi contabili: la Corte richiama la necessità che la disamina sull'inesistenza oggettiva sia ben motivata e fondata su elementi probatori idonei, non su generici indizi.
Codice di procedura penale: artt. 424, 425, 529, 530; codice penale art. 157
Richiami alla disciplina processuale penale richiamata dall'art. 14, comma 4-bis (cause di estinzione, sentenze di non luogo a procedere, assoluzioni definitive) con conseguenze sul piano tributario se ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Quando in sede penale interviene una sentenza definitiva di assoluzione rispetto a fatti che hanno formato base della rettifica fiscale, il giudice tributario deve verificare la corrispondenza fattuale tra la condotta penale assolta e le contestazioni tributarie: l'assoluzione può incidere sulla non deducibilità dei costi e determinare rimborso delle imposte se i fatti sono coincidenti.
- La mera esistenza di un rapporto di dipendenza o di esclusività commerciale tra contribuente e fornitore non è di per sé sufficiente a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni; il giudice deve motivare con valutazione logico-probatoria degli elementi indiziari (gravità, precisione, concordanza) e non limitarsi a elenchi o a riferimenti generici al verbale.
- Vizi formali di notifica (relata apposta sul frontespizio) non comportano automaticamente nullità: la notifica può essere sanata se il frontespizio indica il numero delle pagine e il contribuente non contesta la completezza o conformità dell'atto (principio del raggiungimento dello scopo).
- L'onere di allegazione degli atti richiamati nell'avviso può essere assolto anche per relationem se l'atto notificato riproduce il contenuto essenziale o se il contribuente ha già piena conoscenza degli atti richiamati; il giudice deve comunque valutare se la motivazione è sufficiente per il controllo giurisdizionale.
- Decisioni del giudice tributario prive di adeguata motivazione circa l'analisi probatoria sulla inesistenza delle operazioni sono annullabili: occorre esplicitare i fatti rilevanti, le dichiarazioni e il ragionamento logico che conduce alla qualificazione di operazione inesistente.
- In presenza di sentenza penale favorevole al contribuente, per ottenere il riconoscimento tributario (riscossione/rimborso o riconteggio delle imposte) è necessario attivare il giudizio tributario indicando chiaramente la corrispondenza degli elementi probatori tra il processo penale e la contestazione fiscale.
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