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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42839/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso in furto aggravato (destrezza e approfittamento della minorata difesa di una vittima anziana e disabile - capo A) e per l'utilizzo indebito della carta bancomat (art. 493-ter - capo B). Hanno proposto due motivi: 1) violazione degli artt. 530 e 533 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta insufficienza/prova mancante della responsabilità; 2) (in subordine) violazione dell'art. 69 c.p. e carenza di motivazione nell'individuazione della pena-base, sostenendo che, trattandosi di circostanze eterogenee ritenute equivalenti, la Corte avrebbe dovuto applicare la sanzione-base dell'art. 624 c.p. (ai sensi del comma 3 dell'art. 69), e che la Corte ha invece fatto riferimento impropriamente anche alle sanzioni di cui agli artt. 624 e 625 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto in gran parte i ricorsi: il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e inammissibile; la questione sulla condizione di procedibilità (querela) sollevata in memoria difensiva è stata rigettata perché la riforma (d.lgs. n.150/2022) mantiene la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa è incapace per età o infermità e nel caso la vittima era anziana e disabile. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il secondo motivo limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria: la multa indicata nella sentenza (927,00 euro) eccede il massimo previsto per l'art. 624 c.p. (516,00 euro), per cui la statuizione relativa alla pena pecuniaria è annullata e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Per il resto la condanna e le statuizioni rimangono confermate.

Norme richiamate

  • art. 530 c.p.p.

    Norma sulla sentenza di proscioglimento quando manca prova della responsabilità; i ricorrenti hanno invocato la violazione ma la Cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico.

  • art. 533 c.p.p.

    Criteri di giudizio in caso di mancata prova; contestato dai ricorrenti in relazione alla motivazione della condanna, ma considerato non adeguatamente specificato in cassazione.

  • art. 69 c.p.

    Regola la determinazione della pena e l'effetto delle circostanze: il comma 3 stabilisce che, quando le circostanze aggravanti sono da ritenersi equivalenti, va preso come riferimento il trattamento sanzionatorio dell'illecito principale (qui art. 624), principio rilevante per il calcolo della pena-base e che ha condotto la Corte a ritenere errata la misura della multa.

  • art. 624 c.p.

    Furto: norma di riferimento per la pena-base; la Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 69 comma 3, il limite massimo della multa da applicare doveva essere quello previsto da questa disposizione (516,00 euro).

  • art. 625, comma 1, n. 4 c.p.

    Prevede circostanze aggravanti (es. approfittamento delle condizioni di minorata difesa); i giudici di merito le hanno ritenute sussistenti ma, essendo state trattate come equivalenti, ai sensi dell'art. 69 comma 3 non dovevano estendere la sanzione pecuniaria oltre il limite dell'art. 624.

  • art. 493-ter c.p.

    Reato relativo all'utilizzo indebito di carte di pagamento: contestato come capo B e mantenuto nelle decisioni di merito; la Cassazione non ha annullato la responsabilità per questo capo.

  • d.lgs. n.150/2022 (c.d. "riforma-Cartabia")

    Ha introdotto modifiche alla procedibilità per alcune fattispecie, prevedendo in generale la querela come condizione di procedibilità; tuttavia salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa è incapace per età o infermità — principio applicato dalla Corte per escludere il difetto di procedibilità nel caso di vittima anziana e disabile.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi di doglianza attinenti alla insufficienza della prova devono essere specifici e ben motivati: argomentazioni vaghe o generiche vengono considerate inammissibili.
  • La riforma (d.lgs. n.150/2022) che introduce la querela come condizione di procedibilità non impedisce la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa è incapace per età o infermità; in presenza di elementi probatori che attestino tale condizione la pubblica accusa può procedere d'ufficio.
  • Quando più circostanze aggravanti sono state valutate come equivalenti, ai sensi dell'art. 69 comma 3 c.p. la determinazione della sanzione deve prendere come riferimento il trattamento sanzionatorio dell'illecito principale (pena-base), evitando di superare i limiti pecuniari stabiliti per quel delitto.
  • La Corte di Cassazione può disporre l'annullamento solo di una parte della sentenza (es. la sola statuizione sulla pena pecuniaria) e rinviare per nuovo esame limitato a quel punto, lasciando ferme le altre statuizioni.
  • La verifica della legittimità della pena pecuniaria rispetto ai massimali di legge è di competenza di legittimità e può portare a correzioni anche se la condanna sostanziale è confermata.

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