Cassazione Penale, Sentenza n. 42839/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso in furto aggravato (destrezza e approfittamento della minorata difesa di una vittima anziana e disabile - capo A) e per l'utilizzo indebito della carta bancomat (art. 493-ter - capo B). Hanno proposto due motivi: 1) violazione degli artt. 530 e 533 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta insufficienza/prova mancante della responsabilità; 2) (in subordine) violazione dell'art. 69 c.p. e carenza di motivazione nell'individuazione della pena-base, sostenendo che, trattandosi di circostanze eterogenee ritenute equivalenti, la Corte avrebbe dovuto applicare la sanzione-base dell'art. 624 c.p. (ai sensi del comma 3 dell'art. 69), e che la Corte ha invece fatto riferimento impropriamente anche alle sanzioni di cui agli artt. 624 e 625 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto in gran parte i ricorsi: il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e inammissibile; la questione sulla condizione di procedibilità (querela) sollevata in memoria difensiva è stata rigettata perché la riforma (d.lgs. n.150/2022) mantiene la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa è incapace per età o infermità e nel caso la vittima era anziana e disabile. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il secondo motivo limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria: la multa indicata nella sentenza (927,00 euro) eccede il massimo previsto per l'art. 624 c.p. (516,00 euro), per cui la statuizione relativa alla pena pecuniaria è annullata e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Per il resto la condanna e le statuizioni rimangono confermate.
Norme richiamate
art. 530 c.p.p.
Norma sulla sentenza di proscioglimento quando manca prova della responsabilità; i ricorrenti hanno invocato la violazione ma la Cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico.
art. 533 c.p.p.
Criteri di giudizio in caso di mancata prova; contestato dai ricorrenti in relazione alla motivazione della condanna, ma considerato non adeguatamente specificato in cassazione.
art. 69 c.p.
Regola la determinazione della pena e l'effetto delle circostanze: il comma 3 stabilisce che, quando le circostanze aggravanti sono da ritenersi equivalenti, va preso come riferimento il trattamento sanzionatorio dell'illecito principale (qui art. 624), principio rilevante per il calcolo della pena-base e che ha condotto la Corte a ritenere errata la misura della multa.
art. 624 c.p.
Furto: norma di riferimento per la pena-base; la Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 69 comma 3, il limite massimo della multa da applicare doveva essere quello previsto da questa disposizione (516,00 euro).
art. 625, comma 1, n. 4 c.p.
Prevede circostanze aggravanti (es. approfittamento delle condizioni di minorata difesa); i giudici di merito le hanno ritenute sussistenti ma, essendo state trattate come equivalenti, ai sensi dell'art. 69 comma 3 non dovevano estendere la sanzione pecuniaria oltre il limite dell'art. 624.
art. 493-ter c.p.
Reato relativo all'utilizzo indebito di carte di pagamento: contestato come capo B e mantenuto nelle decisioni di merito; la Cassazione non ha annullato la responsabilità per questo capo.
d.lgs. n.150/2022 (c.d. "riforma-Cartabia")
Ha introdotto modifiche alla procedibilità per alcune fattispecie, prevedendo in generale la querela come condizione di procedibilità; tuttavia salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa è incapace per età o infermità — principio applicato dalla Corte per escludere il difetto di procedibilità nel caso di vittima anziana e disabile.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi di doglianza attinenti alla insufficienza della prova devono essere specifici e ben motivati: argomentazioni vaghe o generiche vengono considerate inammissibili.
- La riforma (d.lgs. n.150/2022) che introduce la querela come condizione di procedibilità non impedisce la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa è incapace per età o infermità; in presenza di elementi probatori che attestino tale condizione la pubblica accusa può procedere d'ufficio.
- Quando più circostanze aggravanti sono state valutate come equivalenti, ai sensi dell'art. 69 comma 3 c.p. la determinazione della sanzione deve prendere come riferimento il trattamento sanzionatorio dell'illecito principale (pena-base), evitando di superare i limiti pecuniari stabiliti per quel delitto.
- La Corte di Cassazione può disporre l'annullamento solo di una parte della sentenza (es. la sola statuizione sulla pena pecuniaria) e rinviare per nuovo esame limitato a quel punto, lasciando ferme le altre statuizioni.
- La verifica della legittimità della pena pecuniaria rispetto ai massimali di legge è di competenza di legittimità e può portare a correzioni anche se la condanna sostanziale è confermata.
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