Sentenza n. 9281/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione I bis, n. -OMISSIS- (Doc. 1), pubblicata il 29 maggio 2025, divenuta definitiva per mancata impugnazione come da certificazione della Segreteria del TAR rilasciata l'8 gennaio 2026 (Doc. 2), che ha annullato il provvedimento di espulsione dal 24° corso biennale per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare (Doc. 3) e gli atti connessi, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di adottare i provvedimenti conformativi e consequenziali necessari a ricostruire e riallineare la posizione matricolare del ricorrente, nonché le decorrenze giuridiche ed economiche e l'anzianità di grado, in coerenza con il 24° corso, mediante emissione di atti espressi e aggiornamento delle risultanze amministrative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto amministrativo adottato in dichiarata esecuzione del giudicato, nella parte in cui ha fissato al 3 settembre 2024 la decorrenza amministrativa della nomina a maresciallo in servizio permanente, anziché riferirla al 24° corso
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della precedente sentenza del TAR Lazio, divenuta definitiva, che aveva annullato l'espulsione dal 24° corso biennale per allievi marescialli dell'Aeronautica Militare, nonché gli atti connessi relativi alla graduatoria, alla nomina e all'immissione in ruolo. Ha dedotto che, nonostante la diffida e l'adozione di un successivo decreto amministrativo, la propria posizione matricolare continuava a indicare una decorrenza amministrativa collegata al 25° corso, ossia il 3 settembre 2024, invece della decorrenza del 24° corso, indicata nel ricorso come 2 settembre 2023. Ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l'ordine di ricostruzione e riallineamento della posizione matricolare, la rideterminazione delle decorrenze giuridiche ed economiche e dell'anzianità di grado, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di un precedente decreto, sostenendo inoltre l'infondatezza delle pretese. Il giudice ha ritenuto che il thema decidendum fosse circoscritto alla decorrenza amministrativa della nomina, poiché la decorrenza giuridica era già stata riconosciuta dall'Amministrazione al 2 settembre 2023.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, rilevando che il precedente decreto recava una nomina con riserva e non aveva carattere definitivo. Nel merito, ha accertato che la sentenza posta in esecuzione riguardava un'espulsione intervenuta dopo l'arruolamento e durante il percorso formativo del 24° corso, prima dell'immissione in ruolo. Tale vicenda integra l'illegittima interruzione di un rapporto di servizio già instaurato, non la mera mancata costituzione del rapporto di impiego. Ne consegue l'effetto ripristinatorio pieno: la decorrenza amministrativa della nomina in servizio permanente deve coincidere con quella riconosciuta agli altri candidati utilmente collocati nella graduatoria del 24° corso e deve essere identica alla decorrenza giuridica già attribuita. Il TAR ha quindi dichiarato nullo, per violazione o elusione del giudicato, l'atto del 28 novembre 2025 limitatamente alla decorrenza amministrativa fissata al 3 settembre 2024; ha ordinato al Ministero della Difesa di adottare entro novanta giorni gli atti necessari alla corretta esecuzione del giudicato, riconoscendo la decorrenza amministrativa propria del 24° corso. Non ha nominato il commissario ad acta né applicato la penalità di mora allo stato, lasciando impregiudicata la possibilità di richiederli in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Consentono di azionare il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione del giudicato e attribuiscono al giudice il potere di ordinare all'amministrazione gli adempimenti necessari, nonché di adottare, ricorrendone i presupposti, misure sostitutive e coercitive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta quale misura di coercizione indiretta in caso di persistente inottemperanza; nel caso concreto il TAR ne ha escluso l'applicazione immediata, riservandola all'eventuale successivo perdurare dell'inadempimento.
art. 679, comma 1, lett. a), COM
È richiamato, unitamente all'art. 760 COM, quale base normativa per qualificare la posizione del militare e la continuità del rapporto di servizio tra arruolamento, formazione e successiva immissione in ruolo.
art. 760, commi 1 e 2, COM
È richiamato, unitamente all'art. 679 COM, per fondare la ricostruzione unitaria del rapporto di servizio militare e l'effetto ripristinatorio conseguente all'annullamento dell'espulsione.
Massime di principio
- Quando l'espulsione illegittima interviene dopo l'arruolamento e durante un percorso formativo finalizzato all'immissione in ruolo, essa integra l'interruzione di un rapporto di servizio già instaurato, non la semplice mancata costituzione del rapporto di impiego.
- In caso di annullamento giudiziale di un atto espulsivo che abbia illegittimamente interrotto un rapporto di servizio militare, l'effetto ripristinatorio impone la ricostruzione della carriera come se l'interruzione non fosse avvenuta, comprendendo le decorrenze giuridiche ed economiche e l'anzianità spettanti.
- Il militare illegittimamente espulso durante il percorso di ammissione al servizio permanente ha diritto, ai fini della nomina, alla medesima decorrenza amministrativa riconosciuta ai candidati utilmente collocati nella graduatoria del corso nel quale era stato ammesso, quando il giudicato abbia annullato gli atti espulsivi e quelli conseguenti relativi alla graduatoria e alla nomina.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adozione di un atto formalmente dichiarato esecutivo del giudicato non esclude il sindacato di conformità del giudice: l'atto è nullo, limitatamente alla parte elusiva o violativa del giudicato, se attribuisce una decorrenza amministrativa incompatibile con gli effetti ripristinatori dovuti.
- La penalità di mora e la nomina del commissario ad acta non devono essere disposte automaticamente al momento dell'accoglimento dell'ottemperanza, potendo essere riservate all'eventuale persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice.
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