Sentenza n. 733/2026 - Latina, Sezione 2
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 482 del 21 maggio 2020, resa nel procedimento iscritto n.R.G. n. 1324/2018, così come confermata e integrata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro, n. 3853 del 27 ottobre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, confermata in appello, che aveva condannato la Comunità Montana al pagamento di somme per attività lavorativa e spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice di somme)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al compenso per l’attività lavorativa prestata da giugno 2013 a giugno 2014 e condannato la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni al pagamento di euro 11.340,00, oltre interessi, nonché delle spese processuali. La sentenza è stata confermata e integrata dalla Corte d’Appello di Roma, che ha rigettato l’appello della Comunità Montana e liquidato ulteriori spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione, comprovata dall’assenza di adempimento successiva alla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva e al passaggio in giudicato certificato dagli uffici competenti. Ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha affermato che anche una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Poiché la Comunità Montana non ha fornito alcun elemento comprovante l’adempimento, il Tribunale ha ordinato all’ente di dare esecuzione al giudicato e di riconoscere alla ricorrente gli importi stabiliti nelle sentenze del giudice del lavoro, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o in altro funzionario delegato, con un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall’istanza della ricorrente dopo l’inutile scadenza del primo termine. Il compenso del commissario, posto a carico della Comunità Montana, è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. L’ente resistente è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento degli obblighi conformativi derivanti dal giudicato, anche quando il giudicato si sia formato su una sentenza del giudice ordinario.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta dalla ricorrente.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio il cui decorso è stato verificato dal TAR quale presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento degli obblighi gravanti su una pubblica amministrazione in forza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando la pronuncia contenga statuizioni rimaste ineseguite.
- La verifica del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e del decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostri di aver adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere attivato, su istanza della parte vittoriosa, dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione e può essere incaricato di eseguire il giudicato entro un ulteriore termine fissato dal giudice.
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