Sentenza n. 890/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1438/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1438/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 24 ottobre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 6 giugno 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, se non ancora pagate, le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inadempimento, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- La perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione necessaria alla decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine definito, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti e includendo le spese processuali riconosciute dal giudice della cognizione, se non ancora pagate.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivarsi su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
Come è indicizzato
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