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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40786/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dalla curatela per far dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l. fall., due pagamenti effettuati da una società poi fallita in favore della controparte, per complessivi euro 16.502,22, eseguiti il 6 febbraio e il 6 marzo 2006. I giudici di merito hanno ritenuto provata, anche per presunzioni, la conoscenza da parte della destinataria dei pagamenti dello stato di insolvenza della debitrice al momento dell'incasso, valorizzando diversi indizi: l'entità del credito, la richiesta di dilazione in tre rate, i ritardi nei pagamenti e le modalità di recupero del credito, nonché la qualità professionale della controparte quale operatore qualificato del settore. In cassazione la società destinataria dei pagamenti ha dedotto: 1) falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., perché gli indizi sarebbero stati insignificanti e non gravi, precisi e concordanti; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile la questione sull'applicabilità dell'art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall., assumendo una carenza di specificità dei motivi di appello; 3) vizio motivazionale e errata declaratoria di irrilevanza della prova testimoniale, ritenuta invece utile a dimostrare la mancata conoscenza dello stato di decozione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile il ragionamento presuntivo dei giudici di merito sulla conoscenza dello stato di insolvenza, perché fondato su una motivazione ampia e specifica e perché la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito dei singoli indizi. Ha inoltre considerato inammissibile la censura sulla specificità dell'appello, osservando che la questione non poteva essere illustrata per la prima volta nella comparsa conclusionale e che, comunque, la decisione di merito era conforme al principio secondo cui l'art. 342 c.p.c. esige l'esposizione specifica dei motivi nell'atto di appello, senza rinvii per relationem alle difese di primo grado. Infine, ha escluso la denunciabilità del vizio di motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale, poiché la censura non integrava un'anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ma si risolveva in mera contrapposizione al giudizio di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67, secondo comma, l. fall.

    È la base della revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati dal fallito, quando il terzo conosceva lo stato di insolvenza.

  • art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall.

    Richiamato come possibile causa di esclusione della revocabilità, ma la questione è stata ritenuta inammissibile in appello per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni devono fondarsi su indizi idonei a ricavare il fatto ignoto secondo un ragionamento inferenziale corretto.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti, da valutarsi prima singolarmente e poi complessivamente.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere motivi specifici; non è sufficiente il rinvio per relationem alle difese svolte in primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in nullità della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo può essere provata per presunzioni, ma il giudice deve valutare gli indizi in due tempi: prima singolarmente, per verificarne la rilevanza, e poi complessivamente, per accertare se convergano in una prova presuntiva grave, precisa e concordante.
  • È censurabile solo la motivazione che ometta del tutto il vaglio complessivo degli indizi; non è invece consentito in cassazione contestare la valutazione di merito mediante una diversa lettura atomistica dei singoli elementi presuntivi.
  • L'onere di specificità dei motivi di appello impone che le censure siano formulate nell'atto di impugnazione in modo chiaro e autonomo; il mero rinvio alle difese di primo grado non è sufficiente a soddisfare il precetto dell'art. 342 c.p.c.
  • La comparsa conclusionale non può essere utilizzata per introdurre per la prima volta una questione di fatto o di diritto non già dedotta nell'atto di appello.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie radicali della motivazione; non è ammissibile il controllo sulla mera sufficienza o condivisione del ragionamento decisorio.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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