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Ordinanza

Ordinanza n. 531/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento, quanto al ricorso n. 821 del 2025: - del provvedimento di interruzione del Progetto Terapeutico Riabilitativo ex art. 60 D.P.C.M. 12.01.2017 e Linee guida autismo I.S.S. ad approccio ABA elaborato ed eseguito dal Cnr di Messina su mandato dell’Asp di Trapani, di estremi e contenuto non noti, emanato dall’Asp Trapani e comunicato informalmente dal Cnr ai ricorrenti nel corso di una riunione operativa in data 19.03.2025, con il quale di fatto è cessata la presa in carico sanitaria del minore -OMISSIS-; - del silenzio-inadempimento serbato dall’Asp Trapani sull’istanza di presa in carico/diffida presentata dai ricorrenti in data 24.03.2025 e finalizzata al ripristino immediato del trattamento terapeutico e riabilitativo ad approccio ABA in favore del minore -OMISSIS-, secondo le modalità e l'intensità prescritte nel vigente Piano Terapeutico Personalizzato, garantendo la continuità terapeutica con il team attualmente operante, in ambiente domiciliare ed extra-domiciliare ovvero in tutti i contesti sociali di vita del minore; - di ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo di natura istruttoria e/o interlocutoria presupposto e/o comunque connesso ai provvedimenti impugnati, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo del minore -OMISSIS- a fruire della elaborazione ed esecuzione di un progetto personalizzato per il trattamento terapeutico e riabilitativo ad approccio ABA avente medesime continuità metodologica e terapeutica, intensità, contesti di intervento e caratteristiche di comprensività di quello elaborato dal Cnr di Messina in data 30.12.2024 a carico dell’Asp di Trapani ovvero, in caso di impossibilità di presa in carico diretta, mediante condanna al rimborso dei costi di terapie private aventi medesime caratteristiche e intensità; quanto al ricorso n. 1172 del 2025: - della relazione clinica recante prot. -OMISSIS- del 20.06.2025, elaborata dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani, Dipartimento Salute Mentale, Servizio Dipartimentale di N.P.I., conosciuta dai ricorrenti in data 23.06.2025; - per quanto di ragione, del Programma Regionale Unitario per l’Autismo, approvato dall’Assessorato della Sanità della Regione Siciliana con decreto dell’11 giugno 2019 in attuazione della legge Regionale 22 dicembre 2005, n. 19, comma 8, nella parte in cui non estende espressamente il modello evidence based cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA Applied Behaviour Analysis a tutta l’età evolutiva e lo limita invece alla fascia di età 18 mesi - 4 anni, e nella parte in cui non prevede espressamente, quale specifica “tipologia assistenziale”, il trattamento presso l’ambiente di vita naturale dell’utente; - per quanto di ragione, delle Linee guida di organizzazione della rete assistenziale per persone affette da disturbo autistico, approvate dall’Assessorato della Sanità della Regione Siciliana con Decreto 1 febbraio 2007, nella parte in cui non estendono espressamente il modello evidence based cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA Applied Behaviour Analysis a tutta l’età evolutiva e lo limita invece alla fascia prescolare di età (0 - 5 anni), e nella parte in cui non prevedono espressamente, quale specifico “servizio dedicato”, il trattamento presso l’ambiente di vita naturale dell’utente; - di ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo di natura istruttoria e/o interlocutoria presupposto e/o comunque connesso ai provvedimenti impugnati ad oggi non noto, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo del minore -OMISSIS- a fruire della elaborazione ed esecuzione di un programma intensivo, individualizzato e svolto nei principali ambiti di vita e di relazione, di tipo psicoeducativo, ad orientamento comportamentale basato sulla Scienza del Comportamento Applicata (Applied Behavior Analysis - ABA), per un numero di ore non inferiore alle 22 a settimana da erogare nei principali contesti di vita, comprensivo di almeno 3 ore al mese di supervisione da parte di Analista del Comportamento Certificato, fino al raggiungimento della maggiore età o in subordine almeno per i prossimi quattro anni ovvero, in caso di impossibilità di presa in carico diretta, mediante accertamento e declaratoria del diritto al rimborso dei costi di terapie private aventi medesime caratteristiche e intensità, con ogni correlato e conseguente provvedimento di condanna a provvedere.

Giustizia amministrativa202500821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Interruzione del progetto terapeutico riabilitativo ad approccio ABA e silenzio dell'ASP di Trapani sull'istanza di ripristino; relazione clinica dell'ASP e atti regionali sull'organizzazione della rete assistenziale per l'autismo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, nel ricorso n. 821/2025, il provvedimento di interruzione del progetto terapeutico riabilitativo ad approccio ABA elaborato dal C.N.R. su mandato dell'ASP di Trapani, comunicato informalmente nel corso di una riunione operativa, nonché il silenzio-inadempimento dell'ASP sull'istanza del 24 marzo 2025 volta al ripristino del trattamento, chiedendo anche l'accertamento del diritto del minore alla continuità di un progetto personalizzato, intensivo e svolto nei diversi contesti di vita, ovvero al rimborso dei costi delle terapie private. Nel ricorso n. 1172/2025 hanno impugnato una relazione clinica dell'ASP e, per quanto di ragione, il Programma Regionale Unitario per l'Autismo del 2019 e le Linee guida regionali del 2007, contestandone la mancata estensione espressa del modello ABA a tutta l'età evolutiva e la mancata previsione del trattamento nell'ambiente naturale di vita dell'utente. Hanno inoltre chiesto l'accertamento del diritto a un programma intensivo, individualizzato, di almeno 22 ore settimanali, con supervisione specialistica, fino alla maggiore età o per almeno quattro anni, oppure al rimborso delle terapie private. Il TAR ha rilevato la connessione tra i due giudizi e la persistente necessità di acquisire elementi tecnici sulle patologie del minore e sul trattamento più adeguato.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per evidente connessione, senza definire nel merito le domande di annullamento, di accertamento e relative al silenzio. Ha rilevato che le precedenti ordinanze di verificazione erano rimaste ineseguite: il primo incarico era stato rifiutato per generici impegni istituzionali e il secondo non aveva ricevuto riscontro. Considerato l'obbligo del verificatore e del consulente di prestare il proprio ufficio salvo giustificato motivo, il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per le opportune valutazioni. Ha quindi nominato un consulente tecnico d'ufficio, medico specialista in neuropsichiatria infantile, affidandogli il quesito relativo ai disturbi del minore, al trattamento più adeguato e alla sua durata. Il CTU dovrà comunicare l'inizio delle operazioni almeno cinque giorni prima, consentire la nomina dei consulenti tecnici di parte, depositare la relazione entro sessanta giorni dal giuramento e sottoporre previamente alle parti uno schema per eventuali osservazioni entro dieci giorni. L'anticipo di 500 euro è stato posto provvisoriamente a carico dei ricorrenti. È stata fissata la prosecuzione alla pubblica udienza del 23 giugno 2026. Il giudizio principale resta quindi pendente e nessuna parte risulta ancora prevalente nel merito.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 1, c.p.a.

    Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, hanno l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo

    Il giudice richiama l'obbligo di svolgere l'incarico di verificatore o consulente, ritenendo non adeguato il precedente rifiuto motivato da generici impegni istituzionali.

  • art. 328 c.p.

    Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio (...) è punito (...)

    La norma è richiamata quale possibile parametro per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in relazione alla mancata esecuzione degli incarichi istruttori.

  • art. 650 c.p.

    Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia (...) è punito (...)

    La norma è richiamata quale possibile parametro penale connesso alla mancata osservanza degli incarichi disposti con ordinanza giudiziale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alle norme nazionali sulla protezione dei dati per giustificare l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando le verificazioni già disposte restano ineseguite e il giudizio richiede ancora un accertamento tecnico, il giudice amministrativo può nominare un consulente tecnico d'ufficio, formulando un quesito diretto a individuare la condizione sanitaria e il trattamento più adeguato, inclusa la relativa durata.
  • Il verificatore o consulente scelto tra dipendenti pubblici o professionisti iscritti negli albi previsti dalla legge ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio, salvo che il giudice riconosca un giustificato motivo; un rifiuto fondato su generici impegni istituzionali può giustificare ulteriori valutazioni giudiziarie e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
  • Nella consulenza tecnica d'ufficio le parti devono essere previamente informate dell'inizio delle operazioni, possono nominare consulenti tecnici di parte e devono poter formulare osservazioni su uno schema della relazione prima del suo deposito.
  • Quando il processo riguarda dati sanitari, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altri soggetti citati nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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