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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36418/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La pronuncia riguarda un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nel provvedimento originario erano state liquidate le spese in favore di una resistente privata, ma per mero errore materiale era stata omessa la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario, che nel controricorso si era dichiarato anticipatario. La parte interessata ha quindi segnalato l'omissione con istanza di correzione; la Corte ha quindi attivato d'ufficio il procedimento di correzione, senza memorie delle parti e senza conclusioni del Pubblico Ministero. Il ricorso/istanza è stato trattato ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. e la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la correzione.

La decisione

La Corte ha accolto il procedimento di correzione d'ufficio e ha integrato il dispositivo della precedente ordinanza n. 4084/2023, disponendo che dopo la parola "legge" e prima della congiunzione "e" fossero aggiunte le parole "con distrazione a favore dell'Avvocato Antonio Aceto". Ha inoltre ordinato alla cancelleria di annotare la presente ordinanza sulla precedente, ai sensi dell'art. 288 c.p.c. Non vi è statuizione di merito sulla controversia originaria, ma solo correzione dell'errore materiale sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Viene richiamato come base procedurale per la trattazione in camera di consiglio del procedimento di correzione.

  • art. 288 c.p.c.

    È la norma applicata per disporre la correzione dell'errore materiale e l'annotazione del provvedimento corretto sulla precedente ordinanza.

  • Cass., Sez. Un., n. 16037 del 2010

    Richiamata a sostegno del principio per cui l'omessa distrazione delle spese, quando ricorrano i presupposti, può essere corretta d'ufficio come errore materiale.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando risulti dagli atti la relativa dichiarazione, integra un errore materiale emendabile d'ufficio.
  • Il procedimento di correzione di errore materiale può essere attivato anche d'ufficio dal giudice, senza necessità di una nuova decisione sul merito della controversia.
  • La correzione ex art. 288 c.p.c. consente di integrare il dispositivo della decisione originaria senza modificare la sostanza del decisum, ma solo per emendare un'omissione meramente materiale.
  • Quando il difensore della parte vittoriosa si sia dichiarato antistatario, la distrazione delle spese può essere aggiunta al dispositivo se omessa per svista, purché il dato sia già ricavabile dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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