Cassazione Civile, Ordinanza n. 30777/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di contributi in precedenza erogati dalla Regione Siciliana e poi revocati. La società destinataria della cartella aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., deducendo diversi vizi dell'atto, tra cui l'omessa indicazione del calcolo degli interessi e altri profili di illegittimità; il Tribunale aveva accolto l'opposizione limitatamente alla doglianza sugli interessi. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla riscossione e sugli interessi, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato come interessi di mora quelli invece dovuti sui crediti regionali iscritti a ruolo, con conseguente asserita conformità della cartella al d.m. 28 giugno 1999; 2) violazione delle norme sul contraddittorio, assumendo la nullità della sentenza per mancata integrazione nei confronti della Regione Siciliana, ritenuta unico soggetto legittimato a contraddire su an e quantum degli interessi; 3) violazione delle regole sulle spese, perché, a suo dire, il rigetto della censura sugli interessi avrebbe imposto la condanna dell'opponente alle spese. La resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale, deducendo a sua volta la nullità del ruolo per difetto di attribuzione nella firma e nella sottoscrizione e l'illegittimità della riscossione a mezzo ruolo di quote di cofinanziamento regionale, ritenendo inapplicabile la disciplina pubblicistica della riscossione coattiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione del documento/provvedimento presupposto e della natura dei contributi e degli interessi; il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché per le entrate diverse da quelle oggetto di discipline speciali la soluzione più ragionevole è applicare l'art. 39 del d.lgs. 112/1999, nel senso che il contraddittore immediato dell'opposizione alla cartella è l'agente della riscossione, mentre la chiamata dell'ente creditore resta eventuale; il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, sia perché formulato come mera conseguenza dell'eventuale accoglimento del ricorso, sia perché l'accoglimento di un solo motivo della domanda non comporta soccombenza reciproca tale da imporre la condanna alle spese. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate e sono stati posti a carico di entrambe le ricorrenti gli oneri conseguenti al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
l'opposizione è stata proposta avverso la cartella di pagamento per vizi dell'atto esecutivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro di denuncia della violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il motivo è inammissibile quando il ricorrente non indica puntualmente il documento o l'atto su cui il ricorso si fonda.
art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dal ricorrente per sostenere la diversa natura degli interessi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato insieme all'art. 30 d.P.R. 602/1973 sulla disciplina della cartella e degli interessi.
d.m. 28 giugno 1999
richiamato quale parametro di conformità della cartella agli interessi iscritti a ruolo.
artt. 101 e 102 c.p.c.
evocati per sostenere la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore.
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati sul regime delle spese; la Corte ribadisce che il parziale accoglimento di una domanda non comporta automaticamente reciproca soccombenza.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
evocato nel ricorso incidentale per contestare la validità del ruolo sotto il profilo della firma e della sottoscrizione.
art. 17, comma 1, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
evocato nel ricorso incidentale per negare l'applicabilità della riscossione a mezzo ruolo alle quote di cofinanziamento regionale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale in base alla quale è stata fissata la trattazione camerale.
art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
per le entrate diverse da quelle soggette a discipline speciali, l'agente della riscossione è il contraddittore immediato e può eventualmente chiamare in causa l'ente creditore.
art. 106 c.p.c.
richiamato in relazione alla chiamata in causa dell'ente creditore da parte del concessionario/agente della riscossione.
art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
richiamato come disciplina speciale della riscossione dei crediti previdenziali, distinta dal caso deciso.
art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742
la sospensione feriale non si applica alle opposizioni esecutive, e ciò vale anche per il ricorso per cassazione.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
richiamato come norma che individua le controversie escluse dalla sospensione feriale.
art. 76, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73
richiamato per il subentro di Agenzia delle Entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in presenza di rigetto e inammissibilità dei ricorsi, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su un documento o provvedimento presupposto, il ricorrente deve indicarne in modo puntuale il contenuto rilevante e la collocazione processuale; la mancata autosufficienza sul punto rende inammissibile la censura.
- Per le opposizioni a cartella relative a entrate diverse da quelle espressamente disciplinate da regole speciali, il contraddittore immediato è l'agente della riscossione; l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore non è necessaria in via automatica, ma può essere valutata secondo le contestazioni dedotte e l'eventuale chiamata in causa ex art. 39 d.lgs. 112/1999.
- Il solo accoglimento di uno dei motivi di opposizione o di una parte della domanda non implica di per sé reciproca soccombenza tale da imporre la condanna alle spese della parte che ha ottenuto un accoglimento solo parziale; la compensazione resta possibile nei limiti dell'art. 92 c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale successivo al ricorso principale deve rispettare il termine di quaranta giorni dalla notifica di quest'ultimo; se notificato oltre tale termine è inammissibile, anche se introdotto con atto autonomo.
- Nelle opposizioni esecutive, l'esclusione dalla sospensione feriale dei termini opera anche nella fase di legittimità.
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