Sentenza n. 186/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 570/2024 DEL TRIBUNALE DI RIMINI - SEZIONE LAVORO, NOTIFICATO IN DATA 21/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 570/2024 del Tribunale di Rimini - Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini - Sezione Lavoro, notificato al Ministero e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Il decreto è divenuto inoppugnabile. Dopo la notifica effettuata ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il Ministero è rimasto inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e inoppugnabile. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo gli interessi indicati dal giudice ordinario e le spese legali liquidate. Per l'ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, il quale provvederà, su istanza della ricorrente, entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale e di predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ha reso il titolo esecutivo e inoppugnabile, consentendone l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e inoppugnabile nei confronti di una pubblica amministrazione rimasta inadempiente, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della PA.
- Accertata la persistente inadempienza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato, comprendendo le somme dovute, gli interessi e le spese liquidate nel titolo, con detrazione di quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa e decorso inutilmente il termine assegnato all'amministrazione, per compiere in via sostitutiva gli adempimenti necessari all'esecuzione del titolo.
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