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Sentenza

Sentenza n. 1467/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e all’accredito dei relativi importi per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca n. 139/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo al Ministero e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il ricorrente ha chiesto anche, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il giudicato si era formato prima della proposizione dell’azione, la sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale e il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione della sentenza e ha ordinato al Ministero di dare integrale attuazione al giudicato, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e i relativi importi per gli anni scolastici indicati, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. La domanda relativa a interessi e rivalutazione è stata respinta, perché tali accessori non erano stati riconosciuti nel titolo giudiziale da eseguire. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, utilizzata per ottenere l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice integra la condizione temporale per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La norma è richiamata quale fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di compiere gli adempimenti necessari entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve mantenersi entro i limiti oggettivi del giudicato: non possono essere riconosciuti in sede esecutiva interessi o rivalutazione non previsti dal titolo giudiziale da eseguire.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o dirigente dell’amministrazione, con facoltà di delega nei limiti stabiliti dal giudice, e può essere incaricato di adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato e al pagamento delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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