Ordinanza n. 4154/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti riguardanti il trasferimento dell'attività commerciale in una diversa area
Esito
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma e domandando misure cautelari monocratiche. La controversia riguarda, in particolare, la portata dell'obbligo assunto da Roma Capitale in una determinazione dirigenziale del 30 settembre 2025, consistente nell'individuare e comunicare, tramite l'apposita Struttura, una "diversa area" nella quale l'interessato avrebbe trasferito l'attività mediante un banco mobile con ombrellone di dimensioni pari a 3x4 metri. Dopo la discussione, il Collegio ha rilevato dubbi interpretativi sulla durata dell'utilizzo del banco mobile nella diversa area, e ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti dall'amministrazione prima di definire la domanda cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello cautelare nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio a carico di Roma Capitale, ordinando il deposito, entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di una breve relazione contenente chiarimenti e precisazioni sulla portata dell'obbligo assunto dall'amministrazione e, in particolare, sulla data di scadenza dell'utilizzo del banco mobile nella diversa area, con la relativa documentazione pertinente. La prosecuzione della discussione dell'istanza cautelare sarà fissata con successivo decreto presidenziale, dopo la scadenza del termine istruttorio. Nelle more, mediante bilanciamento degli interessi, il Collegio ha tutelato provvisoriamente l'interesse dell'appellante a permanere nella postazione individuata e messa a sua disposizione da Roma Capitale oppure nella postazione attualmente occupata. In quest'ultima ipotesi, Roma Capitale conserva il potere di chiedere la fissazione o l'anticipazione della camera di consiglio qualora sopravvenga una motivata necessità di liberare l'area.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare d'appello, emergano dubbi rilevanti sulla portata e sulla durata di un obbligo assunto dall'amministrazione, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione e della documentazione pertinente prima di decidere la domanda cautelare.
- In attesa degli esiti dell'istruttoria cautelare, il giudice può adottare una tutela interinale atipica diretta a conservare provvisoriamente la situazione di fatto, mediante il bilanciamento degli interessi contrapposti.
- La tutela interinale può consentire al privato di permanere nella postazione provvisoriamente individuata dall'amministrazione o in quella occupata, ferma la possibilità per l'amministrazione di chiedere l'anticipazione della camera di consiglio ove sopravvenga una motivata esigenza di liberare l'area.
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