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Sentenza

Sentenza del 26/06/2015 n. 13245 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

P.S. aveva impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1998, con maggiori imposte pari a Euro 11.060,44, determinate sulla base dei parametri e degli studi di settore. Il contribuente sosteneva che l’avviso fosse inutilizzabile perché aveva aderito al condono tombale previsto dalla Legge n. 289 del 2002, art. 9, per gli anni dal 1997 al 2002. In subordine chiedeva la disapplicazione degli studi di settore e la rideterminazione equitativa dell’imponibile. L’Agenzia delle Entrate contestava l’accesso al condono, rilevando che, prima della sua adesione, era già stato notificato un invito al contraddittorio, conclusosi negativamente, senza definizione della lite potenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la notifica di un invito al contraddittorio prima del 1° gennaio 2003 impedisse l’accesso al condono tombale, salvo che la relativa posizione fosse stata definita positivamente ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 289 del 2002. L’esito negativo del contraddittorio non equivale a un’archiviazione e non consente il condono; anzi, la successiva notifica dell’avviso di accertamento conferma il mancato perfezionamento della definizione. La Corte ha inoltre escluso l’illegittimità dei parametri per mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato, qualificando il D.P.C.M. 29 gennaio 1996 come provvedimento amministrativo generale e non come regolamento. La sentenza d’appello è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente. P.S. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000, oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 1, 14 e 15

    Il condono tombale è precluso quando, alla data di entrata in vigore della legge, sia stato notificato un invito al contraddittorio relativamente al quale non sia stata perfezionata la definizione ai sensi degli artt. 15 e 16.

    La notifica di un invito al contraddittorio costituisce causa ostativa al condono tombale, se la procedura non viene definita positivamente mediante gli strumenti previsti dalla legge. Un esito negativo o una mancata conclusione non sono equiparabili a una definizione positiva.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 15 e 16

    In presenza di un’attività accertativa già avviata, il contribuente deve utilizzare le forme specifiche di definizione della lite potenziale o pendente previste da tali disposizioni; non può ricorrere al condono tombale ordinario previsto dall’art. 9.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 5 e 11

    Le disposizioni disciplinano l’invito al contraddittorio e la definizione dell’accertamento con adesione. La mancata adesione o il mancato perfezionamento della procedura mantengono gli effetti dell’attività accertativa dell’Ufficio.

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 184

    Costituisce la base normativa per l’elaborazione e l’applicazione dei parametri utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per determinare ricavi, compensi e volume d’affari.

  • Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17

    L’obbligo di acquisire il parere del Consiglio di Stato riguarda gli atti regolamentari. Non si applica al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, qualificato dalla Corte come provvedimento amministrativo generale e non come regolamento.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 1

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito rigettando il ricorso del contribuente.

Massime di principio

  • La notifica di un invito al contraddittorio prima dell’adesione a un condono può impedire il condono ordinario, se la procedura accertativa non è stata definita positivamente secondo le modalità speciali previste dalla legge.
  • La chiusura negativa del contraddittorio non equivale ad archiviazione e non elimina gli effetti preclusivi dell’invito; la successiva emissione dell’avviso di accertamento costituisce conferma del mancato perfezionamento della definizione.
  • Quando esiste già un’attività accertativa dell’Amministrazione, il contribuente non può scegliere liberamente di condonare solo le annualità più convenienti: deve utilizzare le forme di definizione specificamente previste per le annualità interessate dall’accertamento.
  • Un atto amministrativo generale che elabori parametri fiscali non è necessariamente un regolamento; se non esercita potestà normativa secondaria, la sua validità non dipende dal previo parere del Consiglio di Stato previsto per i regolamenti.
  • In situazioni analoghe occorre verificare innanzitutto la data di notifica dell’invito al contraddittorio o dell’avviso di accertamento rispetto alla data di adesione al condono e accertare se la definizione sia stata perfezionata positivamente nella forma prescritta.

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