Cassazione Penale, Sentenza n. 43327/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza che ha assentito alla consegna (mandato di arresto europeo del Tribunale di Stoccarda, 4/05/2023) per cinque reati di truffa commessi in Germania (2018-2021). Il ricorrente deduceva: (i) violazione del diritto di difesa per mancata possibilità di esprimere la propria posizione e per assenza di interprete e di videoconferenza (contestazione anche su quale mandato fosse stato letto); (ii) inesistenza della doppia incriminazione ai sensi dell'art. 7 legge n.69/2005, in ragione del regime di procedibilità a querela; (iii) applicabilità dell'art. 18-bis lett. a) legge n.69/2005 per fatti in tutto o in parte commessi in Italia, con conseguente prevalente interesse dell'Autorità italiana. Inoltre era stata prodotta una dichiarazione di rinuncia al ricorso, poi ritenuta formalmente inesistente.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non validi gli atti di rinuncia (mancanza di procura speciale per il difensore e firma del Cembalo non autenticata). Sul merito: il primo motivo è manifestamente infondato perché l'audizione era stata svolta dinnanzi all'autorità emittente e il difensore di fiducia era presente in Italia; la richiesta di videoconferenza non è prevista in via generale e il mancato ricorso alla videoconferenza non ha leso il contraddittorio; non risulta provato che l'interessato non comprendesse il tedesco. Il secondo motivo è infondato: la doppia incriminazione sussiste e non rileva la perseguibilità a querela secondo l'orientamento consolidato sulla materia del mandato di arresto europeo. Il terzo motivo è infondato: l'art. 18-bis lett. a) è motivo facoltativo di rifiuto e opera solo se risultano elementi concreti (p.es. indagini pendenti in Italia) che dimostrino la volontà effettiva dello Stato di affermare la propria giurisdizione; nel caso la Germania era in posizione migliore avendo già avviato l'azione penale. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; adempimenti di cancelleria ex art. 22, comma 5, legge n.69/2005.
Norme richiamate
Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato di arresto europeo), artt. 27 par.3 lett. g) e 4 e 28 par.3
L'autorità italiana deve rispettare il principio del contraddittorio; tuttavia la modalità concreta (es. videoconferenza) non è imposta universalmente e la verifica della regolarità dell'audizione può avvenire tramite il verbale rilasciato dall'autorità emittente
Art. 7 legge 22 aprile 2005, n. 69 (doppia incriminazione)
Per la condizione della doppia incriminazione rileva la qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti; non rilevano i requisiti procedurali locali (p.es. la perseguibilità a querela) ai fini dell'accertamento preliminare
Art. 18-bis lett. a) legge 22 aprile 2005, n. 69 (facoltà di rifiuto quando il reato è commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato)
Si tratta di motivo facoltativo di rifiuto della consegna; può essere opposto solo se vi sono elementi oggettivi che dimostrino l'effettiva volontà dello Stato richiesto di esercitare la propria giurisdizione (p.es. indagini già pendenti in Italia)
Art. 710, comma 1, cod. proc. pen. (estensione dell'estradizione) - applicazione analogica
In via analogica garantisce la possibilità, tramite difensore, di manifestare opposizione in udienza camerale; la mancata celebrazione di tale udienza nel contesto analogo può comportare nullità, ma qui la Corte ha ritenuto che le garanzie siano state comunque soddisfatte tramite l'audizione estera e il verbale
Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (nullità)
La mancata celebrazione dell'udienza camerale prevista può comportare nullità; tuttavia la Corte ha valutato che, nel caso specifico, le formalità garantitorie erano state rispettate
Direttiva UE 2014/41 (art. 24) e normativa sugli ordini europei di indagine
La Corte ha escluso la rilevanza della direttiva 2014/41 nella procedura suppletiva passiva di consegna, trattandosi di norme relative ad atti di indagine non applicabili alla procedura di estensione della consegna
Massime di principio
- La partecipazione diretta dell'interessato tramite videoconferenza non è un diritto automatico nella procedura di estensione della consegna: è necessaria una previsione specifica (accordo internazionale) o elementi che provino la lesione effettiva del contraddittorio
- La presenza di un verbale di audizione rilasciato dall'autorità emittente e la disponibilità di un difensore di fiducia in Italia possono essere considerate sufficienti a garantire il diritto di difesa, salvo prova contraria di irregolarità dell'audizione
- La condizione della doppia incriminazione va valutata sulla base della qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti; non rilevano le condizioni procedurali interne come la procedibilità a querela
- L'art. 18-bis lett. a) (fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato) è un motivo facoltativo di rifiuto della consegna: per farlo valere occorrono elementi concreti (p.es. indagini pendenti in Italia) che dimostrino l'effettiva volontà dell'Autorità italiana di esercitare la giurisdizione
- Le rinunce o attestazioni rilevanti ai fini processuali richiedono formalità (procura speciale per il difensore, autenticazione della firma del ricorrente) per essere considerate valide di fronte alla Corte di cassazione
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