Cassazione Penale, Sentenza n. 26258/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel procedimento si discuteva della responsabilità di un soggetto ritenuto autore di falsi telematici inseriti dalla postazione informatica di un collega, relativi a operazioni di esportazione di bevande alcoliche verso Serbia e Azerbaigian tra il 2017 e il 2018, con correlata evasione di accise di rilevante importo. La Corte d'appello aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, condannando l'imputato per calunnia limitatamente ad alcuni episodi e assolvendo per altri fatti contestati come accesso abusivo a sistema informatico. In cassazione il difensore deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 368 e 615-ter c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato il reato informatico richiamando una sentenza che in realtà lo aveva escluso; 2) violazione degli artt. 81, comma 2, e 133 c.p. e difetto di motivazione sulla determinazione della pena base; 3) carenza di motivazione sugli aumenti per la continuazione; 4) violazione degli artt. 133 e 163 c.p. e mancata motivazione sul diniego della sospensione condizionale. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico, perché non si confrontava con la ricostruzione della sentenza impugnata, secondo cui almeno una condotta era stata materialmente posta in essere dall'imputato e non vi era contrasto con la sentenza richiamata; ha invece ritenuto fondati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, rilevando l’assenza di una specifica motivazione sulla pena base, significativamente superiore al minimo edittale, e sugli aumenti per la continuazione interna ed esterna.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto; il quarto motivo sulla sospensione condizionale è rimasto assorbito. La Corte ha ritenuto infondato/aspecifico il motivo sulla configurabilità del reato informatico e fondati quelli relativi alla pena base e agli aumenti per continuazione, per difetto di motivazione specifica. Ne deriva che la statuizione di responsabilità è rimasta ferma, mentre è stata riaperta solo la fase relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 368 c.p.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla calunnia contestata e alla pretesa erroneità della motivazione sul concorso con il reato informatico.
art. 615-ter c.p.
Richiamato per contestare la configurabilità del reato di accesso abusivo a sistema informatico; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico rispetto alla ricostruzione fattuale della sentenza impugnata.
art. 81, comma 2, c.p.
Utilizzato per censurare la determinazione degli aumenti di pena per continuazione; la Corte ha affermato che gli aumenti devono essere calcolati e motivati distintamente per ciascun reato satellite.
art. 133 c.p.
Norma centrale per la commisurazione della pena: la Corte ha ribadito che, specie quando ci si discosta dal minimo edittale, occorre una motivazione specifica che dia conto dei criteri ritenuti rilevanti.
art. 163 c.p.
Richiamato nel motivo di ricorso per la sospensione condizionale della pena, ma il relativo motivo è stato assorbito dall'annullamento sul trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Quando il ricorrente contesta la motivazione sulla responsabilità, il motivo è inammissibile o infondato se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli elementi fattuali posti a base della decisione.
- La determinazione della pena base, quando si colloca sensibilmente sopra il minimo edittale, richiede una motivazione concreta e specifica sui criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è sufficiente una mera determinazione numerica priva di spiegazione.
- Nel reato continuato il giudice deve indicare e motivare separatamente gli aumenti di pena relativi a ciascun reato satellite, così da rendere verificabile il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti legali dell'art. 81 c.p.
- Il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio può determinare un annullamento parziale con rinvio, lasciando intatta la statuizione di responsabilità penale quando i vizi non investono l'accertamento del fatto e della colpevolezza.
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